730/2018: Bitcoin e criptovalute entrano nella dichiarazione dei redditi

 Bitcoin. Ma non solo: Litecoin, Namecoin, Peercoin, Primecoin, Ripple: parliamo delle monete virtuali, o cryptro-currency. Quello delle divise elettroniche, è un settore che, tra luci e ombre, vede sempre più attori e utenti, che si sta affermando ogni giorno di più come una realtà in continua espansione. Non manca però lo scetticismo: a lanciare per prima il monito è stata la BCE, seguito da quello del presidente di Consob, Giuseppe Vegas, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Federal Reserve che avevano espresso dubbi su questo tipo di monete elettroniche, fino al Gran Muftì egiziano che, pochi mesi fa, aveva addirittura lanciato una ‘fatwa’ contro le criptovalute, definendo il Bitcoin ‘immorale e pericoloso’, con l’accusa di vìolare i princìpi dell’Islam.

Insomma, da tempo finiti al centro del dibattito, i bitcoin, e più in generale le criptovalute, adesso entrano anche nella dichiarazione dei redditi.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un’istanza di interpello presentata da un contribuente. i possessori di criptovalute, trattate dunque dall’Agenzia delle Entrate come divisa estera, dovranno inserire le valute virtuali all’interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.

 Nel dettaglio, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le operazioni in valute virtuali, se detenute da privati, generano un reddito che rientra nella categoria dei ‘redditi diversi’.

Per quanto riguarda i capital gain, ovvero i guadagni derivanti dalla compravendita delle criptovalute, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bitcoin devono essere trattati alla stregua di una valuta estera.  La normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 67 del Tuir e quindi le plusvalenze derivanti da conversione di valute virtuali, per effetto di operazioni a termine o a pronti, sono tassabili se la giacenza media sull’insieme dei conto correnti o depositi (in caso di valute virtuali si fa riferimento ai cosiddetti “wallet” ossia ai portafogli elettronici) ha superato per almeno sette giorni lavorativi l’importo in euro di 51.645,69. Le eventuali plusvalenze (conteggiate come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto) dovranno essere dichiarate nel quadro RT della denuncia dei redditi e tassate con una imposta del 26%.

 Infine, l’Agenzia chiarisce, sempre nella medesima risposta, che il possesso di bitcoin non genera alcun obbligo di versamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe), in quanto il possesso di valuta virtuale non può essere assimilato a depositi e conti correnti di ‘natura bancaria’.

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