La legge sulle unioni civili è stata approvata ieri dal Senato dopo un lungo iter. La nuova norma però prevede dei diritti diversi a seconda che si tratti di coppie omosessuali o coppie etero. Per le prime sono stati inseriti dei privilegi che le avvicinano al matrimonio, mentre per le secondo esistono degli obblighi reciproci molto minori e mancano dei principali diritti, come la reversibilità. Ecco cosa cambia:
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: l’unione civile si istituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto poi viene registrato nell’archivio dello stato civile.
COGNOME: i coniugi possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i lor. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
OBBLIGHI RECIPROCI: le parti sono obbligate all’assistenza reciproca morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio.
VITA FAMILIARE: i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.