Torna l’anatocismo sui conti correnti

Stiamo vivendo un momento storico di grande crisi, purtroppo per far fronte ai bisogni di vita, ci siamo spesso rivolti a Banche e Finanziarie. Le Banche e le Finanziarie  hanno dato soldi facilmente, per averne restituiti molti di più, aggiungendo spesso spese sopra a spese, interessi sopra ad interessi. Se la  condizione economica subisce delle variazioni e non corrisponde a quella dichiarata per ottenere i prestiti, è possibile richiedere la sospensione dei pagamenti. Se le rate da pagare superano il 50% del reddito, si può richiedere la sospensione dei pagamenti. E’ possibile ottenere un Saldo & Stralcio, sostenibile, con uno sconto fino all’ 80%. Potrai pagare solo il 20% del debito, anche in piccole rate, se la pratica rispecchia determinate caratteristiche. La sospensione dei pagamenti si ottiene per validi motivi, tra i quali la perdita del posto di lavoro, il sovraindebitamento o contratti di prestito illegittimi. L’anatocismo è  l’interesse composto, ossia il fatto che gli interessi già scaduti,  cioè maturati, e non pagati diventino bene capitale e come tali siano suscettibili di produrre interesse a loro volta. L’anatocismo nel linguaggio bancario è la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo. Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’art.1283 cc, che recita testualmente: ‘In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi’. L’art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente: gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale”. Per esempio, se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l’intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi; la conclusione di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. Ciò avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza Tuttavia anche in questo caso c’è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici.  Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta, anziché in regime di capitalizzazione semplice,  determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all’anno l’importo calcolato con la capitalizzazione composta sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice. Giuridicamente, in un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporterebbe, per il debitore, l’obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. La legge non autorizza il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza. La sentenza della corte di Cassazione del 22 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara al riguardo: ‘Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.. In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora composti su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente. L’anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali.  Questo cappello giornalistico per definire l’anatocismo è utile per rendere noto che  dal 1° ottobre 2016 entrano in vigore le nuove regole sull’anatocismo bancario che, di fatto, reintroducono la possibilità di calcolare sui conti correnti gli interessi sugli interessi di mora. L’articolo 2 del DM vieta di calcolare interessi sugli interessi, con l’eccezione degli interessi di mora. Sui quali, quindi, le banche possono continuare a calcolare gli interessi. Ci sono invece paletti più rigidi sul calcolo infrannuale: ‘Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento – recita il comma 3 dell’articolo 3 del decreto ministeriale applicativo -, è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre’. Dunque gli interessi devono essere annuali, e vanno calcolati il 31 dicembre. Se il rapporto si chiude gli interessi sono immediatamente esigibili. Se il rapporto si apre in corso d’anno, gli interessi si calcolano comunque il 31 dicembre. Gli interessi debitori – calcolati il 31 dicembre -, divengono esigibili il 1° marzo successivo. E’ obbligatorio informare il cliente almeno 30 giorni prima (il contratto può prevedere termini più favorevoli al cliente, non viceversa). Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui divengono esigibili, l’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento.

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