Ztl, ecco quando la multa è nulla

NAPOLI. Buone notizie per tutti gli automobilisti ai quali è stata elevata una multa per violazione della zona a traffico limitato: nel caso in cui la segnaletica stradale sia assente o insufficiente, i verbali non sono validi. A sancirlo è stato il giudice di pace di Napoli, in una vicenda in cui la parte ricorrente, nell’esporre i fatti di causa, evidenziava come un motociclista che doveva raggiungere il proprio luogo di lavoro, giunto in prossimità di un varco telematico di una Ztl, segnalato a norma di legge, decideva, in totale buona fede e proprio al fine di evitare eventuali contravvenzioni conseguenti alla violazione della zona a traffico limitato, di imboccare la strada parallela(facente parte anch’essa della Ztl).

Circostanza che naturalmente si è ripetuta per diversi giorni, fino alla notifica del primo verbale. Il ricorrente deduceva come l’accesso a quest’ultima strada risultava totalmente sprovvisto di qualsivoglia segnaletica orizzontale, luminosa, e comunque delle necessarie indicazioni relative alla presenza di strumentazione elettronica atta ad accertare le violazioni al codice della strada. Inoltre, secondo parte concorrente, la suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere in alcun modo segnalata, risultava impossibile da individuare da parte dell’utenza della strada, in quanto installata sul lato sinistro della carreggiata, e in prossimità di un edificio.

Il ricorrente chiedeva che fosse accertata l’invalidità dei verbali elevati secondo le suddette modalità. Con una sentenza, il giudice di Pace di Napoli, ha accolto il suddetto ricorso, dichiarando nulli i verbali elevati mediante strumentazione elettronica per violazione della Ztl precisando che “l’art. 7/10 del codice della strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall’utente della strada. A tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata ( percettibili dall’utente della strada anche in relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano)”.

La sentenza precisava inoltre che la rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l’inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l’effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l’intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l’onere di provare tale circostanza. Ciò posto, il comune convenuto nel corso del giudizio non forniva alcun elemento di prova in merito e pertanto il giudice adito ha deciso di accogliere il ricorso, dichiarando la nullità dei verbali in contestazione.

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