NAPOLI. Buone notizie per tutti gli automobilisti ai quali è stata elevata una multa per violazione della zona a traffico limitato: nel caso in cui la segnaletica stradale sia assente o insufficiente, i verbali non sono validi. A sancirlo è stato il giudice di pace di Napoli, in una vicenda in cui la parte ricorrente, nell’esporre i fatti di causa, evidenziava come un motociclista che doveva raggiungere il proprio luogo di lavoro, giunto in prossimità di un varco telematico di una Ztl, segnalato a norma di legge, decideva, in totale buona fede e proprio al fine di evitare eventuali contravvenzioni conseguenti alla violazione della zona a traffico limitato, di imboccare la strada parallela(facente parte anch’essa della Ztl).
Circostanza che naturalmente si è ripetuta per diversi giorni, fino alla notifica del primo verbale. Il ricorrente deduceva come l’accesso a quest’ultima strada risultava totalmente sprovvisto di qualsivoglia segnaletica orizzontale, luminosa, e comunque delle necessarie indicazioni relative alla presenza di strumentazione elettronica atta ad accertare le violazioni al codice della strada. Inoltre, secondo parte concorrente, la suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere in alcun modo segnalata, risultava impossibile da individuare da parte dell’utenza della strada, in quanto installata sul lato sinistro della carreggiata, e in prossimità di un edificio.
La sentenza precisava inoltre che la rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l’inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l’effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l’intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l’onere di provare tale circostanza. Ciò posto, il comune convenuto nel corso del giudizio non forniva alcun elemento di prova in merito e pertanto il giudice adito ha deciso di accogliere il ricorso, dichiarando la nullità dei verbali in contestazione.