L’uso di ‘luci’ o ‘fari’ dell’auto è spesso improprio e non sempre gli automobilisti sono a conoscenza dei rischi e delle sanzioni che questo comporta”.
L’art. 153 del Codice della Strada non si limita a precisare quando è obbligatorio tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, i proiettori anabbaglianti sui veicoli a motore (nonché, se prescritte, le luci di ingombro) e a stabilire le sanzioni in caso di inottemperanza.
L’obbligo di tenere accese tali luci durante la marcia scatta da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, nonché di giorno nelle gallerie e in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati.
Come precisa il comma 2, invece, fuori da tali casi i proiettori non devono essere usati. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, è anche possibile sostituire i proiettori anabbaglianti (ossia i normali ‘fari’) e quelli di profondità (gli ‘abbaglianti’) dai proiettori fendinebbia anteriori.
Uno degli abusi più diffusi è indubbiamente correlato all’uso dei fari cosiddetti ‘abbaglianti’. Vi sono diverse situazioni in cui l’automobilista è tenuto a non utilizzare gli abbaglianti. In primo luogo ne è vietato l’uso in qualsiasi altra circostanza in cui vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
L’uso intermittente degli abbaglianti oltre che per segnalare l’intenzione di sorpassare, è consentito per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti, sia durante la circolazione notturna che diurna e anche all’interno dei centri abitati. Altra eccezione riguarda l’utilizzo fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Violare le disposizioni in tema di fari ‘abbaglianti’ può costare una sanzione amministrativa che va dagli 84 fino a 335 euro.