Papa: vescovo non può sottrarsi a ruolo giudice matrimoni

Il vescovo dicoesano non si puo’ sottrarre al ruolo di giudice sulla validita’ dei matrimoni nel rito abbreviato varato da Papa Francesco con la sua riforma dei Tribunali Ecclesiastici scaturita dai due Sinodi sulla famiglia. Lo ha ribadito oggi Papa Francesco incontrando i giudici canonici che hanno partecipato ad un corso di aggiornamento presso la Rota Romana. “Ognuno di voi – ha chiesto ai giudici – sia leale collaboratore del proprio Vescovo, al quale le nuove norme riconoscono un ruolo determinante, soprattutto nel processo breve, in quanto egli e’ il ‘giudice nato’ della Chiesa particolare”. Infatti, ha scandito Francesco, “il processo breviore non e’ un’opzione che il Vescovo diocesano puo’ scegliere ma e’ un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta. Egli e’ competente esclusivo nelle tre fasi del processo breviore: l’istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano; l’istruttoria, come ho gia’ affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca “sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sempre presente il difensore del vincolo”. Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carita’, che distingue l’ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potra’ soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprobanti la presunta nullita’ del coniugio, oltre al consenso dei due sposi”. Dunque “la decisione da pronunciare coram Domino, e’ sempre e solo del Vescovo diocesano”. Ed “affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del viciniore che di piu’ diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza”.

“Da sempre – ha ricordato il Papa – il vescovo diocesano e’ Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali; ma poiche’ tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l’esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai Tribunali”. Nel suo intervento di oggi, che possiamo definitre di tipo normativo, Papa Bergoglio ha poi sottolineato che “la misericordia, uno dei criteri fondamentali che assicurano la salus, richiede che il vescovo diocesano attui quanto prima il processo breviore; nel caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine”. Francesco ha poi fatto riferimento ai criteri della prossimita’ e gratuita’, che, ha aggiunto, “come ho piu’ volte ribadito, sono le due perle di cui hanno bisogno i poveri, che la Chiesa deve amare sopra ogni cosa”. Infine, “quanto alla competenza, nel ricevere l’appello contro la sentenza affermativa nel processo breviore, del Metropolita o del vescovo indicato nel nuovo can. 1687, Francesco ha precisato che “la nuova legge ha conferito al Decano della Rota una potestas decidendi nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello”. “In conclusione – ha quindi chiarito il Papa – vorrei ribadire con chiarezza che cio’ avviene senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra Istituzione oppure alla Segnatura Apostolica”.

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