Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto spese straordinarie per i minori, dunque da porre a carico pro quota del genitore non affidatario quelle per i ticket sanitari e quelle odontoiatriche senza in alcun modo soffermarsi a considerare se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali o per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento.
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