Novità Inps: Dal 9 maggio assegno di 6000 euro all’anno a tutti gli over 65, senza Isee

Assegno di accompagnamento: nuove modalità di presentazione della domanda di accesso all’indennità di invalidità civile per anziani con più di 65 anni.

Le novità, illustrate dall’INPS con il messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018, mirano a rendere più semplice l’iter per fare di richiesta dell’accompagnamento per i soggetti non più in età lavorativa, cioè per i pensionati.

La nuova modalità di presentazione della domanda di accompagnamento è in vigore a partire dal 9 maggio 2018 e nella prima fase interesserà soltanto le domande presentate tramite Patronati.

Assegno di accompagnamento: domanda semplificata per anziani over 65

A partire dal 9 maggio 2018 sarà più facile richiedere l’assegno di accompagnamento: la fase di riconoscimento ed erogazione dei benefici per l’invalidità civile per pensionati con più di 65 anni è stata semplificata grazie alla possibilità di inviare in anticipo le informazioni che, solitamente, erano inviate all’INPS soltanto al termine delle fase sanitaria.

La semplificazione dell’indennità di accompagnamento riguarderà anche le domande di accertamento sanitario presentate da soggetti che hanno raggiunto il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018, secondo i requisiti previsti nel 2017 (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017).

Nel messaggio dell’8 maggio 2018 l’INPS ricorda inoltre che a partire dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per richiedere l’assegno sociale è aumentato ed è pari a 66 anni e 7 mesi; a questo aumento si aggiunge inoltre quello derivante dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita.

 La procedura di acquisizione delle domande per l’indennità di accompagnamento è stata modificata dall’INPS di modo da consentire l’invio anticipato delle informazioni da parte dei pensionati richiedenti l’assegno.

Domanda di accompagnamento: le novità sulle modalità di presentazione dal 9 maggio 2018

Tali modifiche, che di seguito si illustrano, saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.

La possibilità di inviare domanda di accompagnamento in modalità semplificata è ammessa a patto che il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sia perfezionato alla data di presentazione della stessa.

I Patronati potranno verificare automaticamente, tramite l’accesso agli archivi anagrafici INPS, se è già stato raggiunto il requisito anagrafico per richiedere l’assegno sociale: sarà necessario acquisire il codice fiscale del soggetto richiedente nel pannello della ‘Compilazione online delle domande’.

Nuove istruzioni per i Patronati

Come riportato dall’INPS, le modifiche alle modalità di presentazione della domanda di accompagnamento riguarderanno nella prima fase soltanto i Patronati che, una volta verificato il rispetto del requisito anagrafico del richiedente, dovranno procedere con l’acquisizione della domanda.

La domanda prevede la compilazione di due sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.
  • La seconda consente di acquisire i seguenti dati:
    • eventuale ricovero;
    • eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni ;
    • la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).

La compilazione della seconda sezione sarà facoltativa e il richiedente potrà continuare ad inviare il modello AP70 secondo le modalità ordinarie una volta completata la fase sanitaria.

È prevista, infine, una sezione ‘Allegati’ per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.

 Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione ‘Invio domanda’. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

Si precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

Quant’è l’importo assegno di accompagnamento?

Vale la pena ricordare che gli importi assegno accompagnamento vengono, aggiornati e rivalutati ogni inizio d’anno.

L’INPS infatti, provvede a pubblicare i nuovi importi pubblicando una specifica circolare con la percentuale di rivalutazione ISTAT applicata per il successivo anno.

In attesa di conoscere i nuovi importi assegno di accompaganamento 2018 e i limiti di reddito, vediamo quelli che sappiamo finora sull’Assegno di accompagnamento importo INPS:

  • Assegno di accompagnamento: 516,35 euro senza limiti di reddito, per 12 mesi 6.185,16 euro;
  • Pensione ciechi civili assoluti: assegno di 305,56 euro e limite di reddito 16.664,36 euro;
  • Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati): assegno di 282,55 euro e limite di reddito  16.664,36 euro;
  • Pensione ciechi civili parziali: assegno di 282,55 euro e limite di reddito 16.664,36 euro;
  • Pensione invalidi civili assoluti con accompagnamento: assegno di 915,18 euro Senza limiti di reddito;
  • Pensione sordi: assegno di 282,55 euro e limite di reddito euro 16.664,36 euro;
  • Assegno mensile invalidi civili parziali: assegno di 282,55 euro e limite di reddito  4.853,29 euro;
  • Indennità mensile frequenza minori assegno di 282,55 euro e limite di reddito 4.853,29 euro;
  • Assegno di accompagnamento invalidi civili totali: assegno di 516,35 euro e nessun limite di reddito;
  • Indennità comunicazione sordi: assegno di 255,79 e nessun limite di reddito;
  • Indennità speciale ciechi ventesimisti: assegno di 209,51 e nessun limite di reddito;
  • Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major: assegno 507,42 e nessun limite di reddito.

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