Saranno in vigore dal 1° luglio 2018 le modifiche più importanti introdotte dal d.lgs. n. 98/2017 che si è occupato della ‘Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietàdi autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico’ ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124/2015.
Il provvedimento ha istituito il c.d. ‘documento unico di circolazione veicoli e proprietà’ che accorpa in un solo atto i dati riguardanti circolazione (libretto di circolazione) e proprietà (certificato di proprietà) di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Numerose disposizioni del decreto sono entrate in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 giugno 2017), ma per la parte più corposa sarà necessario attendere il prossimo 1° luglio affinché il documento unico di circolazione diventi effettivamente realtà: da tale data, infatti, diverrà operativo quanto stabilito dall’art. 5, commi 1 e 2 del provvedimento.
Nel dettaglio, si tratta delle modifiche al Codice della Strada, dell’introduzione dell’obbligo del documento unico per chi da quella data acquista un veicolo (mentre resteranno validi i documenti sui mezzi già circolanti, fino all’aggiornamento) e delle nuove modalità di radiazione dal PRA, ad esempio per mancato pagamento del bollo auto per tre anni consecutivi
Come stabilito dal decreto, nella nuova carta di circolazione denominata ‘documento unico’, andranno annotati i dati tecnici e di intestazione del veicolo, quelli validati dal PRA circa la situazione giuridico-patrimoniale del mezzo e quelli riguardanti la cessazione dei veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definita esportazione all’estero.
Sul documento, inoltre, saranno annotati anche eventuali privilegi o ipoteche, così come provvedimenti amministrativi e giudiziari annotati presso il PRA che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo nonché i provvedimenti di fermo amministrativo.
Il documento unico, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), andrà di fatto a sostituire quelli attualmente previsti per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati ovverosia la Carta di Circolazione, rilasciata dalla motorizzazione civile e il Certificato di Proprietà, necessario all’atto della cessione o dell’alienazione del mezzo, il cui rilascio è affidato alla competenza dell’ACI-PRA. Questi saranno sintetizzati in un unico documento redatto secondo il modello Europeo e secondo gli standard della direttiva 1999/37/CE.
Ciononostante, manterranno validità le carte di circolazione rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto, nonché quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018; invece, i veicoli immatricolati dopo tale data avranno un solo ‘foglio’ uguale all’attuale libretto e le generalità dell’intestatario del mezzo ivi riportate avranno valore anche di attestato di proprietà.
Al fine di ottenere il rilascio del documento unico, l’interessato dovrà presentare apposita istanza alla Motorizzazione oppure utilizzare lo Sportello Telematico dell’automobilista (STA) in sede di prima immatricolazione, reimmatricolazione o aggiornamento conseguente al trasferimento di proprietà del veicolo, tutto corredato dalla necessaria documentazione e avvalendosi di un modello unificato.
Con le nuove disposizioni l’Italia si allinea a quanto già avviene negli altri Paesi europei poiché il foglio unico ‘consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione’.
Il documento unico, quindi, non solo avvantaggerà lo Stato che, non dovendo più amministrare due documenti per mezzo, potrà gestire in maniera più efficiente le informazioni contenute nelle due banche dati (ANV e PRA) evitandone un disallineamento, ma anche il cittadino che andrà incontro a meno costi e meno burocrazia anche nella compravendita di veicoli.
Infatti, in luogo degli attuali diritti da pagare alla Motorizzazione e degli importi dovuti per l’iscrizione e la trascizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di ogni veicolo, sarà introdotta una tariffa unica che consentirà di risparmiare su ogni pratica di immatricolazione e in caso di passaggio di proprietà.
Nel caso delle tariffe PRA, facente capo all’ACI, per iscrizione o trascrizione dei veicoli, si stima un risparmio di 7 euro (circa 20 euro rispetto agli attuali 27): quindi, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, la tariffa unica dovrebbe essere di 29 euro, ovvero 20 euro al PRA per l’iscrizione più 9 euro da versare al Ministero delle Infrastrutture.
Per i passaggi di proprietà, invece, ad essere eliminati sarebbero i due bolli aventi un costo totale di 32 euro per il rilascio della carta di circolazione, in quanto in sede di di passaggio sarà consegnato esclusivamente un tagliando da apporre sulla vecchia carta.
Tuttavia, per avere una contezza concreta dell’entità dei risparmi sarà necessario attendere la determinazione precisa della tariffa unica che la normativa ha affidato a un decreto interministeriale MIT, MEF e Giustizia, in misura comunque non superiore alla somma dell’importo delle due tariffe previste dalla normativa vigente.
Si rammenta, infine, come la vigilanza sull’ACI sarà esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mentre, limitatamente all’attività di tenuta del PRA, se ne occuperà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.