Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la proposta prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione I Sezione Civile con la Sentenza n°18008 del 2018.