Affido condiviso, con tempi di frequentazione anche diversi
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 31902 del 10 dicembre 2018 , ha ricordato come il principio di bigenitorialità si traduca sì nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma che questo non comporti l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore.
L’esercizio di tale diritto, infatti, deve essere armonizzato, in concreto, con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.