Le cause di esenzione ed esonero dall’osservanza dell’obbligo di formazione continua previste dall’art. 11 L. n. 247/12 (nella specie, in favore degli avvocati che siano iscritti all’albo da almeno 25 anni) trovano applicazione retroattiva giacché, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. 247/12), deve ormai ritenersi superato il principio del “tempus regit actum” secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 155
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 155