Il Movimento dei Genitori Separati esprime grande preoccupazione per i fatti emersi a Bibbiano, che seppur al vaglio della Magistratura, sembrano far emergere un quadro inquietante di affari e violenza psicologica nei confronti di decime e decine di bambini e delle loro famiglie.
Tali fatti peraltro, hanno avuto rilevanza sulla stampa internazionale, mettendo in discussione la professionalità e la correttezza di un intero sistema di interventi nel nostro Paese e di diverse categorie professionali quali; medici, psicologi, assistenti sociali.
Riteniamo importante far chiarezza su alcuni aspetti critici, direttamente collegati a questo caso, relativi 1) all’ascolto dei minori e 2) al sistema degli affidi.
1)Chiariamo innanzitutto che nessuno psicologo, psicoterapeuta o neuropsichiatra infantile può fare una valutazione di abuso sessuale, che attiene invece solo all’Autorità’ giudiziaria.
Chiariamo inoltre, che i disegni dei bambini, non possono essere utilizzati come prova di indagine o del processo, perché non sono leggibili in chiave scientifica.
L’esperto, in base alla legge n.172/2012 svolge una funzione ausiliaria del Giudice, in ogni stato e grado del procedimento che vede coinvolto un minore come presunta vittima di abuso o maltrattamento.
L’esperto utilizza tecniche di ascolto non suggestive, per favorire la memoria, riducendo al massimo le possibilità di contaminazione del ricordo; durante l’audizione presso il PM o presso il GIP.
Nei casi in cui l’esperto è chiamato a fare una valutazione della capacità a testimoniare del bambino, non si occupa dei fatti oggetto di denuncia, ma analizza le sue competenze relativamente; alla memoria, alla suggestionabilita’ e ad eventuali influenze suggestive, valutando così la capacità generica e specifica a testimoniare. L’esperto è tenuto ad utilizzare nel suo lavoro, strumenti idonei, ovvero “evidence based”.
L’esperto nello svolgimento del suo lavoro, è tenuto a seguire le linee guida accreditate in materia (legge n. 24 del 2017): La Carta di Noto (1996,2002, 2011,2017), Le linee guida nazionali per l’ascolto giudiziario del minore( 2010), firmate da cinque società scientifiche.
Su questo punto, riteniamo dirimente che la Magistratura, nel conferire incarico ad un consulente o ad un perito, indichi nel quesito stesso, che questi debba attenersi alle principali linee guida in materia e debba illustrare come queste, siano state applicate al caso di specie.
In questo modo si possono evitare malpractice, rispondendo in scienza e coscienza all’Autorita’ Giudiziaria, che può’ dotarsi così di parametri chiari, per valutare l’operato del proprio consulente o perito e per valutare di conseguenza gli elementi di indagine che emergono, secondo i principi di un “giusto processo” previsto dall’Art.8 della Convenzione di New York.
2)La nostra legislazione prevede in via assolutamente residuale l’affidamento di un minore ad una casa famiglia o l’affidamento etero-familiare.
La legge 149/2001 prevede chiaramente che il diritto del minore sia quello di “crescere e svilupparsi all’interno della propria famiglia”.
Il TM ed i Servizi Sociali devono costruire sistemi di intervento, volti a promuovere le risorse anche residuali familiari, per consentire al minore di vivere in un contesto non pregiudizievole o rischioso per la sua evoluzione.
Peraltro, nei casi di presunto abuso o maltrattamento, la legge 154/2001 ha previsto che sia l’indagato ad essere allontanato dal nucleo familiare e non il minore, come sembra invece accadesse nel caso di Bibbiano.
Riteniamo che i Servizi Sociali che intervengono nei casi di rischio e/o pregiudizio del minore in ambito familiare, debbono avere una specializzazione specifica ed un ufficio dedicato, come avviene per il sistema penale minorile, che è dotato del Servizo Sociale della Giustizia Minorile (USSM), perché troppo spesso, il loro intervento non risulta adeguato sotto il profilo tecnico, alla complessità del caso, con rischi per la salute psicologica di bambini e famiglie.
Si auspica che il Tribunale per i Minorenni possa avvalersi a partire da questi fatti, prevalentemente di consulenti tecnici d’ufficio ( CTU) che operano in contraddittorio tra le parti, piuttosto che delegare ai Servizi che operano senza contraddittorio e non hanno una formazione specifica sulla valutazione delle competenze genitoriali, necessaria in questi casi.
Riteniamo fondamentale, che per i candidati a Giudice Onorario, sia approfondita la questione del conflitto di interessi relativo ad incarichi o partecipazioni ad Associazioni o
Cooperative che gestiscono Case Famiglia.
Riteniamo altresì, che i Consigli dell’ Ordine degli psicologi, valutino in modo prioritario e rigoroso, le posizioni dei loro iscritti, implicati nell’indagine “Angeli e Demoni”.