Anche un credito litigioso può essere tutelato con l’azione revocatoria – ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. -, in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Corte di Cassazione, Sezione III Sezione Civile, ordinanza del 13 settembre 2019