L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile non sono variabili dipendenti solo dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia obbligato a corrispondere tutto quanto sia per lui “sostenibile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza del 7 ottobre 2019