Violazione degli obblighi di assistenza familiare: Procedibilità d’ufficio
Sesta Sezione Penale Corte di Cassazione sentenza n. 37090/2019
La Suprema Corte osserva quanto segue:
1) in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di eta’) economicamente non autonomi, e’ reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si e’ protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio;