Dal 1° gennaio 2020, per avere diritto alle detrazioni IRPEF al 19%, è necessario che il pagamento della spesa sia avvenuto con mezzi tracciabili e documentabili. In sostanza, chi paga in contanti non ha diritto ad applicare le agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, né per sé né per i familiari a carico.
Recitano i commi 679 e 680 della manovra (legge 160/2019).
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi”, e in altre disposizioni normative, spetta “a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall‘articolo 23 del decreto legislativo 241/1997”.
Quindi, la nuova regola riguarda tutte le detrazioni Irpef al 19%, previste dall’articolo 15 del Tuir, o da altre disposizioni di legge. Quindi, ad esempio:
- mutui,
- spese sanitarie,
- spese veterinarie,
- servizi di interpretariato,
- spese funebri,
- spese universitarie,
- varie spese per i figli (asilo, corsi, palestra),
- badanti,
- erogazioni liberali,
- trasporto pubblico.
Le norme relative ad ogni specifica detrazione (tetti di spesa minimi e massimi, paletti) restano invariate. L’unica novità che la legge introduce riguarda la modalità di pagamento, che deve essere tracciabile, e di conseguenza esclude i contanti.
La norma specifica quali sono le tipologie di pagamenti ammessi: versamenti bancari e postali (bonifici), carte di credito, debito e prepagate, assegni bancari e circolari, e altri sistema di pagamenti. In pratica, sono ammesse tutte le forme di pagamenti diverse dal contante.
L’unica eccezione è rappresentata dalle spese sanitarie, che continuano a essere detraibili anche se vengono pagate in contanti. In realtà, anche in questo caso ci sono regole precise: l’eccezione non riguarda ad esempio le spese mediche e le prestazioni specialistiche che vengono effettuate privatamente.
Nel dettaglio, sono sempre detraibili le spese per i farmaci e per dispositivi medici, indipendentemente dalla modalità di pagamento. Le prestazioni sanitarie, invece, restano detraibili anche con pagamenti in contanti solo se vengono erogate da strutture pubbliche o accreditate presso il servizio sanitario nazionale. Quindi, ad esempio, una visita privata dallo specialista per esser detraibili deve essere pagata con mezzi tracciabili.