Pignoramenti sospesi per il Covid: tutte le novità del dl Rilancio

Mentre il Governo si appresta a varare il decreto Rilancio, già decreto Aprile e poi Maggio che ha assunto un nuovo nome, ecco che si intravedono alcune importanti novità anche in merito ai pignoramenti.

Quali pignoramenti sono sospesi

Tra le misure economiche a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese la bozza prevede una specifica norma che riguarda la sospensione dei pignoramenti sugli stipendi, i salari, le pensioni, gli assegni di quiescenza e altre indennità, come quelle dovute in caso di licenziamento.

In pratica, i pignoramenti esattoriali avviati dall’Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, o degli altri concessionari convenzionati con gli enti creditori per il recupero dei propri tributi, come ad esempio quelli comunali.

Fino a quando sono sospesi

La sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti va dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 agosto 2020. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020 queste somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

A decorrere dal primo settembre 2020 cessano gli effetti della sospensione e riprendono ad operare gli obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi.

Pignoramenti su stipendi

Il decreto Rilancio stabilisce nello specifico che tutti i pignoramenti degli stipendi notificati prima della data di entrata in vigore del dl sono sospesi fino al 31 agosto. Al termine della moratoria, il datore di lavoro può riprendere a effettuare le trattenute, senza necessità di ulteriori notifiche.

La norma si riferisce solo al pignoramento dello stipendio, quindi le altre tipologie di pignoramento presso terzi, come quelle su conto corrente o affitto, proseguono regolarmente (se avviate prima dell’8 marzo).

Fermi e ipoteche

Tra l’8 marzo e il 31 agosto è vietato notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari, come fermi amministrativi e ipoteche. Le operazioni antecedenti all’8 marzo restano invece valide. Sospesi anche i versamenti delle rate mensili dei piani di rientro.

Periodo di tolleranza

Con riferimento alle dilazioni non scadute all’8 marzo e alle domande di rateazione presentate fino al 31 agosto, il periodo di tolleranza per conservare il beneficio è elevato da cinque a dieci rate non pagate.

Per tutte le rate scadute o in scadenza nel 2020, relative alla rottamazione degli affidamenti nonché al saldo e stralcio, il pagamento effettuato senza interessi entro il 10 dicembre comporterà la conservazione degli effetti della sanatoria. Non si applicheranno invece i cinque giorni di ritardo tollerato, previsto a regime per l’intero piano dei pagamenti dei condoni dell’Ader.

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