La nuova parte della Fase 2, a partire dal 18 maggio, prevede nuove misure che riguardano in particolare i viaggi e le riaperture
Il nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri su disposizione del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza riguarda in particolare gli spostamenti dei cittadini e le nuove regole per attività commerciali e produttive dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Il dl del 15 maggio, valido in tutto il territorio, dovrebbe essere pubblicato lunedì, senza ulteriori modifiche, sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale è stato pubblicato da Adnkronos.
“A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale“, e tali misure “possono essere adottate o reiterate” ma “solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”, si legge nel dl, che afferma la possibilità di uscire liberamente di casa senza l’autocertificazione.
“È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”, precisa il decreto.
“La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati”, riporta ancora il dl.
“È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite”. Sarà dunque ancora vietato riunirsi senza rispettare le distanze.
Viene specificato che “il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
“Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, non più in videoconferenza dunque, mentre “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio”.
“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”, si legge nel dl.
“Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, dunque nessuna ripartenza per chi non rispetta le regole.
“Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato Tecnico Scientifico” e dal “Dipartimento della Protezione Civile”.
“In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti”, si legge ancora nel decreto legge, “la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive“.
Per i titolari di attività commerciali e produttive che non rispetteranno le leggi, è prevista “la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni“.
Rimangono chiuse le attività nelle scuole e nelle università, che possono continuare per via telematica. “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
“Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, stabilisce il decreto.
“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati” in relazione “a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, dunque in relazione all’istituzione di nuove zone rosse.
“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati”, si legge nel decreto legge. “Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati” anche “in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione”, chiarisce il dl.