L’articolo 121 del decreto Rilancio   fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito per i bonus casa 2020. Vediamo quanto stabilito. Nella sezione relativa alle “Misure fiscali”, il decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, affronta il tema della “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”. Ecco di seguito quanto chiarito.

Innanzitutto il provvedimento ha ricordato che coloro i quali, nel 2020 e nel 2021, sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficienza energetica, per interventi antisismici e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta.

Ma attenzione. L’articolo 121 del decreto Rilancio sottolinea che in caso di irregolare o maggiore utilizzo del credito di imposta i fornitori e i soggetti cessionari devono rispondere. Quaora, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si procede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.