Tasse, De Lise: in assenza di proroga si applichi la ‘causa di forza maggiore’

Tasse, De Lise: in assenza di proroga si applichi la “causa di forza maggiore”

Incredibile che durante pandemia non si conceda rinvio versamenti in scadenza oggi 

“Proprio nei giorni in cui si appresta a prorogare lo stato di emergenza Covid per un lungo periodo, il Governo non ritiene che la stessa emergenza abbia un impatto concreto sui contribuenti e scrive la parola “fine” sulla possibilità di una proroga dei versamenti in scadenza oggi, 20 luglio. All’invito formale in cui si chiedeva di adottare iniziative normative per prevedere che i versamenti tardivi – fino al 30 settembre 2020 – non siano soggetti a sanzioni, il Governo si è trincerato dietro ad uno stop che è arrivato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale l’ulteriore proroga richiesta inciderebbe sull’elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della nota di aggiornamento del DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine di settembre. A nulla sono valsi dunque gli appelli di questi giorni, per una proroga che, tra l’altro, era stata concessa tranquillamente e in tempi celeri già l’anno scorso: siamo arrivati al paradosso che quello che era stato concesso a causa un ritardo di pubblicazione in un applicativo tecnico (in particolare si trattava degli ISA) non è stato concesso in presenza di una pandemia mondiale”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

“Non rimane dunque che rispolverare i principi generali del nostro ordinamento, in particolare il D. Lgs. n. 472/97 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), che prevede all’articolo 6 le cause di non punibilità; in particolare, al comma 5 prevede testualmente che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”, evidenzia De Lise.

“La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi: tutto facilmente dimostrabile in questo periodo. Ne avevamo sottolineato, come Unione, l’applicabilità alle fattispecie che si stanno avverando in questo periodo e sarà dunque il caso di riaffermarle, adesso, con ulteriore forza per consentire al contribuente quanto meno di non pagare sanzioni ed interessi in caso di mancati versamenti”.

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