Il logo dell'Agenzia delle Entrate, Roma, 1 febbraio 2018. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Pace fiscale, stop ai pignoramenti con la rottamazione delle cartelle

Una buona notizia per tutti coloro che sono in difficoltà economiche e hanno problemi con la casa. La richiesta di rottamazione delle cartelle blocca le procedure esecutive avviate, e il pagamento della prima rata estingue il pignoramento.

Pace fiscale e pignoramenti, come funziona

Si tratta di una delle più importanti agevolazioni previste dalla cosiddetta pace fiscale, assieme alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi maturati. La pace fiscale, dunque, blocca i pignoramenti, dalla casa ai conti correnti. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 263 del 12 agosto 2020.

L’interpello è stato avanzato da un contribuente soggetto a procedura esecutiva immobiliare, nella quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato interventi per “x” euro. La persona in questione ha anche richiesto la conversione del credito e la rateizzazione degli importi dovuti all’agente della riscossione, pagando tutte le rate dovute fino all’entrata in vigore della cosiddetta rottamazione-ter  dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla procedura esecutiva, nei mesi di aprile e luglio 2019, l’istante ha manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione. L’agente della riscossione ha accolto le dichiarazioni di adesione, quantificando l’importo dovuto a saldo delle cartelle.

Il caso

Il contribuente in questione ha pagato tutte le rate ad oggi scadute, ma nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, Agenzia delle Entrate Riscossione, nel febbraio del 2020 ha quantificato il suo credito nell’ambito della procedura, con una somma addirittura, non si sa perché, superiore a quella dichiarata al povero malcapitato.

Il contribuente ha chiesto se secondo la regola per cui il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, possano considerarsi estinti gli interventi dell’esattore nel pignoramento immobiliare a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione.

Per chi ha aderito alla rottamazione-ter delle cartelle, parte del progetto della pace fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2019, alla cancellazione di sanzioni ed interessi c’è l’interruzione dei pignoramenti. L’Agenzia delle entrate ha spiegato che, a seguito della presentazione della dichiarazione, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Inoltre, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In questo caso non c’è stato incanto con esito positivo, in ragione dell’intervenuta conversione dei crediti, pagati ratealmente sino all’entrata in vigore della rottamazione-ter. Dunque, a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di adesione, con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla predetta dichiarazione, la procedura di pignoramento immobiliare precedentemente avviata non poteva proseguire e, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, possono dirsi estinti gli interventi dell’agente della riscossione nel pignoramento.

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