Nei lavori al Senato prende consistenza l’ipotesi di assegnare a presidi e docenti una protezione dai processi penali destinati ad aprirsi in caso di esplosione dei contagi nelle aule. Il ragionamento è semplice. Il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria dovrebbe, di per sé, mandare esenti da ogni punizione i responsabili delle scuole. Qualcuno potrebbe pensare che questo sia scontato e che a nessuno possa venire in mente di processare un dirigente scolastico che, malgrado l’osservanza dei protocolli, veda qualche focolaio pandemico coinvolgere il personale o gli studenti. Lo potrebbe pensare, in effetti, ma sbaglierebbe.

La battaglia che le organizzazioni sindacali dei presidi hanno iniziato da un paio di mesi – e che sembrano destinate a vincere proprio in queste ore – muove dalla precisa consapevolezza che, senza uno scudo ad hoc, le cose si potrebbero complicare e di molto in caso di focolai da Covid. Se mancherà una norma a salvaguardia dei presidi il pericolo che le procure della Repubblica possano – alla prima segnalazione o alla prima denuncia di un contagio – iniziare indagini e mandare a processo qualcuno è del tutto implicito nella posizione di garanzia e nei doveri di protezione che sono connessi a ruoli dirigenziali. Insomma esiste effettivamente il rischio che si scarichi sul capo d’istituto la responsabilità delle infezioni di studenti, personale e docenti, nonché dei loro prossimi congiunti se la fonte del contagio è la scuola.

Non è il caso di ripercorrere le tappe di una giurisprudenza che ha dilatato a dismisura la portata degli obblighi di tutela della salute dei dipendenti o dei doveri di precauzione verso gli utenti o degli oneri di prevenzione del rischio e che tutto ciò ha fatto – ben al di là del rispetto delle regole di sicurezza dettate dal legislatore o dalle autorità di garanzia – in nome di un controllo di adeguatezza su tali regole che il giudice ha riservato sempre e comunque a se stesso. In altri termini non è sufficiente l’osservanza delle precauzioni perché il giudice si riserva di valutare se, nel caso concreto, queste fossero adeguate a prevenire l’evento egualmente verificatosi. L’espansione del controllo penale nel settore dei reati colposi è, probabilmente, il vero, possente pilastro di quella democrazia sorvegliata e sorvegliante che si è imposta nel Paese attraverso il dilagare del controllo penale in ogni ganglio della vita sociale ed economica. Non ci sono precauzioni legislative o codificazioni che reggano. Il solo compiersi dell’evento (una malattia, una lesione o, peggio, una morte) in un’organizzazione complessa pretende che si scovi un responsabile. Il fatto che un danno si sia verificato in un contesto soggetto a regole precauzionali impone che si rintracci un responsabile. A ogni costo.