Giovani in cerca di lavoro a Torino in un'immagine del 5 marzo 2010. Se una normativa che rendesse più semplici i licenziamenti fosse stata applicata durante gli anni della crisi economica il tasso di disoccupazione in Italia sarebbe salito all'11,1%, anziché essere all'8,2% attuale, con quasi 738 mila persone senza lavoro in più rispetto a quelle conteggiate oggi dall'Istat. E' lo scenario delineato dall'associazione artigiani Cgia di Mestre, secondo quello che il segretario Giuseppe Bortolussi definisce "un puro esercizio teorico" ottenuto "ipotizzando di applicare le disposizioni previste dal provvedimento sui licenziamenti per motivi economici a quanto avvenuto dal 2009 ad oggi". ANSA TONINO DI MARCO

Licenziamento, aggiornati i ticket 2021: quanto costa, quando va pagato

Licenziare chi ha un contratto a tempo indeterminato costa al datore di lavoro. Stiamo parlando del cosiddetto ticket di licenziamento,  quel contributo che il datore deve versare all’Inps in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI.

Il suo importo annuo per il 2021 è fissato in 503,30 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2021 l’importo massimo di contributo licenziamento è di 1509,90 euro per i lavoratori con un’anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Il valore del ticket licenziamento da versare all’Inps, per l’anno 2021, è pari a 503,30 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.

Per calcolarlo occorre considerare il 41% del massimale mensile del trattamento di disoccupazione e moltiplicare questo numero per gli anni di anzianità del dipendente presso la stessa azienda (fino a un massimo di tre anni). Come abbiamo detto, l’importo del ticket – aggiornato al 2021 – per un dipendente con un anno di lavoro è di 503,30 euro, mentre il valore massimo del ticket per i lavoratori con tre o più anni di servizio è di 1.509,89 euro.

Gli importi sono differenti per le aziende che dovranno procedere con i licenziamenti collettivi. Queste ultime dovranno corrispondere, infatti, da 1.509,84 euro per un lavoratore con un solo anno di esperienza a un massimo di 4.529,52 euro.

Ricordiamo che il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Il ticket va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

La circolare Inps numero 44 del 2020 ha chiarito che il ticket di licenziamento va pagato dal datore di lavoro esclusivamente nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e qualora vada corrisposto l’assegno di disoccupazione. Inoltre, se il lavoratore non soddisfa i requisiti per beneficiare della NASpI, spetta al datore farsi carico dei costi del ticket.
Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.
Non è dovuto nei casi di dimissioni del lavoratore o qualora il dipendente sia titolare di pensione e nemmeno nei casi in cui la società sia dichiarata in fallimento.

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