Maternità e paternità agli autonomi, un’importante novità per il 2022

In molti ancora non sanno che la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi in caso di maternità/paternità. Nello specifico, dispone che alle lavoratrici (ma anche ai lavoratori  uomini)che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a una determinata soglia, l’indennità di maternità (o paternità) viene riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

La Legge di Bilancio rende anche strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, fissando a 10 giorni il periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità e garantendo la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria che spetta a quest’ultima.

Il sostegno di maternità spetta a queste categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS
  • libere professioniste (non gestite dall’INPS ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La norma – precisa l’INPS – menziona solo le lavoratrici, ma la tutela è riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste.

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro (il reddito è quello fiscalmente dichiarato): questa è la soglia fissata per legge per poter ottenere l’aiuto.

L’anno precedente è quello che precede l’inizio del periodo di maternità/paternità, cioè il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

lle lavoratrici e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto).

Per poterla avere è necessaria la regolarità contributiva dei periodi: sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale, e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.

Anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere quindi il requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome – pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati)
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati)
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Periodo transitorio

Come detto, la novità della Manovra 2022 è che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge.

Sono indennizzabili anche gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge.

Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale dell’INPS, www.inps.it, nell’ambito dei servizi dedicati, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.

Ora, a partire dal 15 aprile 2022, la procedura di presentazione delle domande è stata modificata per consentire l’acquisizione della dichiarazione di volere usufruire dell’estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.

Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

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