È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che recepisce le novità introdotte dalla direttiva UE in materia di conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza.
Il decreto entra in vigore dal 13 agosto 2022 e porta con sé alcune novità per quanto riguarda il congedo parentale.
Indice
Conciliazione tra lavoro e famiglia
Il Dlgs n. 105/2022 intende promuovere un miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare a tutti i lavoratori con compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, nonché di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, per un’effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
Smart working, priorità ad alcune categorie
I datori di lavoro dovranno concedere priorità alle richieste di smart working provenienti da dipendenti con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in caso di gravità accertata o di quei lavoratori che siano caregivers.
Inoltre viene prevista l’estensione del congedo biennale straordinario anche alle coppie di fatto.
Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni
Viene reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre lavoratore, dunque, ha diritto ad un congedo pari a 10 giorni lavorativi fruibili nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, in aggiunta al congedo di paternità “alternativo”, spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego (che sino ad oggi erano stati esclusi).
Congedo parentale, nuove regole
Attualmente, per il congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori spetta un’indennità fino al sesto anno di vita del bambino pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi tra i genitori (quindi, anche tutti e sei mesi a un solo genitore).
Il dlgs estende il diritto all’indennità fino ai 12 anni di vita del bambino e prevede una diversa ripartizione tra i genitori.
Inoltre dispone l’aumento:
- da 10 a 11 mesi della durata complessiva del congedo riconosciuto al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali), ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino;
- da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile a carico dell’Inps nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori (in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro); - da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura sopra indicata.
Maternità, cosa cambia per le lavoratrici autonome
Novità anche per le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome. Oggi le due categorie di lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo che va da due mesi antecedenti la data del parto ai tre mesi successivi. La misura è dell’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco alle professioniste e all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli alle lavoratrici autonome.
Il dlgs n. 105/2022 sancisce il riconoscimento, nei confronti delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, di un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio.