Annullamento delle multe da parte degli utenti sanzionati per eccesso di velocità a causa di autovelox. La novità? La recente sentenza della Cassazione
Conosciamo tutti gli autovelox, uno degli strumenti più temuti da parte degli automobilisti italiani, responsabili di gran parte delle multe per eccesso di velocità. Questi strumenti spesso oggi vengono presi a noleggio da parte delle amministrazioni comunali da società private.
Capita che i guidatori multati richiedano l’annullamento della sanzione in questi casi, ma la cessione dei dispositivi non è certamente un buon motivo per correre all’impazzata e poi chiedere appunto che la multa venga annullata. Il problema può eventualmente riguardare “la validità della costituzione del rapporto tra l’ente locale e il privato, ma non ha incidenza sull’accertamento dei presupposti di fatto eseguiti tramite” gli apparecchi a noleggio. È quanto deciso da parte della Cassazione (lo comunica l’ANSA) che infatti conferma che le multe emesse da qualsiasi Comune che paga a un’azienda privata di nolo una percentuale dei proventi delle sanzioni sono assolutamente valide.
Indice
La sentenza
Segnalazione preventiva degli autovelox
La sentenza
Nel caso specifico, la Cassazione ha respinto il ricorso di un’automobilista sarda che aveva richiesto l’annullamento della multa per eccesso di velocità accertata dai Vigili Urbani del Comune di Arborea (in provincia di Oristano) rilevata nel mese di giugno del 2008 dall’autovelox Traffiphot omologato nel 2004. Come risposta al reclamo della signora, la Cassazione sostiene che “seppure la legge n.168 del 2002 consenta il rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purché i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell’organo di Polizia”. Secondo l’automobilista sarda però la violazione “non era stata accertata dagli agenti della Polizia Municipale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni”.
Per questo motivo, la signora sosteneva che “la corresponsione di una percentuale degli introiti aveva trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un evento, ovvero l’accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente indeterminatezza dell’oggetto”. Inoltre, “la circostanza che la ditta fornitrice provvedesse anche alla taratura degli apparecchi avrebbe determinato un grave conflitto di interessi, in quanto interessata ad attestare il regolare funzionamento degli apparecchi”.
La Cassazione conferma però la validità della multa, infatti per gli Ermellini la remuneratività del servizio, che deriva dalle sanzioni amministrative, non è rilevante, visto che le violazioni devono essere accertate comunque dalla Polizia. Quindi il verbale per eccesso di velocità è assolutamente valido.
Secondo la Cassazione quindi “l’articolo 208 del Codice della Strada, prevedendo che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni siano devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati”. Gli autovelox a noleggio raccolgono informazioni che in genere confluiscono in un server, come previsto dal contratto di installazione, per essere validati da parte della Polizia, che quindi ha accesso a questi dati con diretta e piena disponibilità.
Unica cosa che risulta illegittima invece è la “totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata”. Per quanto riguarda la taratura degli autovelox, deve essere solo ed esclusivamente il Comune ad averne “la piena disponibilità, la diretta gestione e la vigilanza dei dispositivi”.
La sentenza della Cassazione comunque autorizza le sanzioni emesse dalla Polizia Locale con attrezzature noleggiate da parte di privati.
Segnalazione preventiva degli autovelox
Secondo il Codice della Strada gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e visibili, che siano fissi o mobili, ai fini della legittimità della rilevazione della velocità fatta dall’autovelox.