Non solo Superbonus, tutti i bonus edilizi che si possono ancora chiedere

Tra modifiche, regole riviste e nuovi controlli (non solo al Superbonus) diversi sono ancora i bonus edilizi che si possono chiedere per i lavori in casa

Tra modifiche, regole riviste e nuovi controlli (non solo al Superbonus) diversi sono i bonus edilizi che si possono ancora chiedere per i lavori di ristrutturazione e/o efficientamento in casa. Alcuni scadano entro la fine dell’anno, altri si potranno chiedere anche dopo il 2022, poiché le proroghe approvate riguardano gli anni 2023, 2024 e in alcuni casi 2025.

Ma andiamo con ordine.

I bonus edilizi in scadenza: quali le agevolazioni che si possono ancora chiedere (ma entro la fine dell’anno)

Tra i bonus edilizi in scadenza, per il quale tuttavia si può fare richiesta entro la fine dell’anno, nel 2022 è ancora possibile ottenere il cd. bonus facciate. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

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La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

Sono ammessi al beneficio gli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,

su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;

sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Le alternative alla detrazione, in questo caso, sono la cessione del credito o lo sconto in fattura (qui le regole per il 2022).

I bonus edilizi prorogati: le agevolazioni per cui si può fare richiesta anche nel biennio 2023/2024

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, il cd. bonus ristrutturazioni, è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e, di fatto, consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48 mila euro per unità immobiliare. Tale agevolazione è stata confermata nel 2022, tant’è che, come stabilito dal legislatore, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96 mila euro.

Approvato per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 – poi prorogato al 2024 – anche il cd. bonus verde, ovvero la detrazione Irpef del 36% riconosciuta per gli interventi di:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi, e ne possono beneficiare i contribuenti che hanno sostenuto le spese e possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (qui come funziona, cosa comprende e quanto spetta), fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sia che sia il singolo contribuente sia nel caso di condominio, detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Ecobonus e sismabonus prorogati al 2024: quali le condizioni per richiederli

Infine, prorogati al 2024 sono state anche le detrazioni conseguenti agli interventi definiti di “riqualificazione energetica”. Si tratta, nello specifico, dei cd. ecobonus e sismabonus.

In particolare, nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48 mila euro. Fino al 31 dicembre 2024, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata dal 50 al 70% se si riduce una classe di rischio sismico lo stabile, e raggiunge anche l’85% nei casi in cui si riducono due classi di rischio. Il limite di spesa massimo, tuttavia, rimane fissato a 36 mila euro.

L’ecobonus invece è un’agevolazione che consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);

l’installazione di pannelli solari;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per:

l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;

l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. È invece prevista una detrazione ancora più alta, pari:

all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Superbonus: chi lo può richiedere (e ottenere) fino al 2025

Il legislatore ha deciso di confermare, ma solo per alcuni casi particolari, anche il Superbonus 110 (seppur introducendo modifiche allo fruizione dello stesso). Per le villette unifamiliari, per esempio, l’agevolazione scade il 31 dicembre 2022, ma a condizione che gli interventi – in data 30 settembre – siano arrivati almeno al 30% dell’intervento complessivo.

Per gli edifici diversi dalle monofamiliari, la Legge di Bilancio 2022 ha invece prorogato il Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma introducendo alcune novità.

Nello specifico, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

condomini;

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro;

unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000).

La detrazione, però, spetta in forma decrescente e nelle seguenti misure:

110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023

70% per quelle sostenute nel 2024

65% per quelle sostenute nel 2025.

Infine, sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

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