Aiuti Covid, più facile la compilazione del modello

La versione aggiornata del modello può essere presentata a partire dal 27 ottobre 2022, mentre il termine ultimo per l’invio è il 30 novembre 2022

È stata approvata ed è online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva per gli aiuti Covid. Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare la versione aggiornata del modello a partire dal 27 ottobre 2022 fino al 30 novembre 2022.

Aiuti di stato, come cambia la dichiarazione

Il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche, che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, specifica la nota delle Entrate, “se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Sono esclusi dall’esonero – prosegue la nota – gli aiuti Imu che vanno, comunque, indicati nel quadro A”.

L’Agenzia rammenta che “la compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

Autodichiarazione semplificata, quando va presentata

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

L’Agenzia ricorda, poi, che “con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

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