Congedo parentale 2023, un mese in più pagato all’80% (e non più al 30%)

Congedo parentale, la legge di Bilancio rafforza la misura: un mese in più retribuito all’80%, fino ai sei anni di vita del bambino

Nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale, con l’aumento dell’indennità di congedo dal 30% all’80% per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino.

Nella nuova circolare, l’Inps chiarisce che la misura può essere fruita in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Congedo parentale, le novità

La manovra, in particolare il comma 359 dell’articolo 1, ha portato una importante novità per il congedo parentale: uno dei due genitori potrà fruire un mese di congedo parentale facoltativo in più e retribuito all’80%, e non al 30 per cento, che sarà utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino.

Come riporta la circolare numero 4 del 16 gennaio 2023, la novità trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Congedo parentale, cosa cambia

Ad oggi, ricorda l’Inps, il congedo parentale è “un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali”.

Può coprire fino a dieci mesi complessivi tra i due genitori, entro i primi 12 anni di vita del bambino, così ripartiti:

sei mesi continuativi o frazionati per la madre lavoratrice dipendente (dopo i cinque mesi di “maternità obbligatoria”);

sei mesi continuativi o frazionati al padre lavoratore dipendente, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi (quindi il congedo complessivo, in quest’ultimo caso, sale a 11 mesi).

Il genitore solo ha un periodo massimo di undici mesi. Stesse tempistiche anche in caso di adozione nazionale e internazionale, o di affidamento.

Durante il periodo facoltativo, l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i 12 anni di età del bambino e per un periodo massimo di nove mesi, dettaglia sempre l’Inps, di cui:

alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;

al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i mesi di congedo superiori i nove mesi, l’indennità è prevista al 30% ma solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Congedo parentale, i requisiti per l’indennità all’80%

Per accedere all’indennità all’80 del congedo di paternità, bisogna  rispettare i seguenti requisiti:

essere un lavoratore o una lavoratrice dipendente;

terminare il congedo di paternità o maternità obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2023.

L’Inps ricorda inoltre che per usufruire del mese in più indennizzato all’80% c’è tempo fino ai 6 anni di vita del figlio o della figlia; e che questo potenziamento spetta solo a uno dei due genitori, in alternativa tra loro.

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