Arrivano con una nota ufficiale dell’Economia le due proroghe per il superbonus 110% in scadenza il 31 marzo 2023. Tante le novità contenute nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) , con una serie di emendamenti migliorativi rispetto alla versione originaria approvata dal governo.
Ora il testo del disegno di legge di conversione passa al Senato che avrà tempo per approvarlo entro il 17 aprile 2023. Dopo l’approvazione di Palazzo Madama, la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale e sarà operativa dal giorno successivo. Queste le novità.
Indice
Proroga villette al 30 settembre
Con un emendamento riformulato dal governo e votato da tutti i gruppi parlamentari, viene prorogata la scadenza imminente del 31 marzo per le unità unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Per saldare le spese del 110% e completare i lavori c’è tempo fino al 30 settembre 2023, purché sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022.
In questo modo verranno favoriti i contribuenti e le imprese che hanno interventi avviati ma che a causa dei ritardi nell’avanzamento dei cantieri hanno necessità di ulteriore tempo per saldare i conti e definire i lavori.
Stop a sconto in fattura e cessione credito (con qualche eccezione)
Il divieto di applicare sconto e fattura e cessione del credito scatta dal 17 febbraio, data in cui è stato varato il decreto sullo stop al superbonus. Con alcune eccezioni alla regola generale. Saranno infatti esclusi dallo stop alle cessioni:
- i bonus per la rimozione di barriere architettoniche
- le case popolari (Iacp)
- le onlus e cooperative abitative
- gli immobili danneggiati da alluvioni e terremoti
- i lavori di riqualificazione urbana.
Superbonus ancora valido per infissi e caldaie
Rientrano nel superbonus, comprensivo di sconto in fattura e cessione del credito, anche i lavori di edilizia libera e più in particolare per l’istallazione di nuovi infissi e caldaie. Per aver diritto allo sconto e cessione basterà aver versato l’acconto entro il 16 febbraio oppure provare l’esistenza di un accordo vincolante con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2022
Con un’altra modifica viene inserito nell’art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 8-quinquies:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In questo modo, i beneficiari del superbonus che non riescono a cedere il credito maturato per spese sostenute nel 2022 potranno scegliere di portarlo in detrazione in 10 rate annuali di pari importo.
Cessioni 2022 ancora valide
Le spese effettuate nel 2022 (e rate residue delle spese 2020 e 2021) potranno ancora essere cedute anche dopo il 31marzo. La remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito si applicherà fino al 30 novembre 2023.
Soluzione per i crediti incagliati
Arriva la soluzione anche per i crediti incagliati, attraverso un veicolo finanziario che si occuperà della compravendita. Le banche che avranno esaurito gli spazi fiscali potranno smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente attraverso una compensazione con BTP con emissioni a partire dal 2028.
Cessioni più semplici
Cessioni più semplici fra banche ed altri soggetti finanziari, grazie ad un allargamento delle maglie della cessione del credito. Per ottenere l’esclusione da responsabilità in solido basterà ottenere dalla banca un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.