Barriere architettoniche, villette unifamiliari e crediti incagliati. Sono tante le novità per il superbonus 110% dopo gli ultimi ritocchi approvati dal Parlamento al decreto del governo. Ma ecco, nel dettaglio, una miniguida per capire che cosa si può fare e quali sono gli interventi di ristrutturazione che si sono salvati dalla stretta del governo sul maxi-incentivo per l’edilizia.
Villette unifamiliari
La prima novità riguarda i proprietari di villette o abituazioni unifamiliari che avevano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre scorso. Potranno continuare ad avere lo sconto del 110% a patto, però, di completare i lavori entro il prossimo 30 settembre. La precedente scadenza era fissata al 30 marzo.
Salvi i lavori del 2022
Prima delle nuove norme approvate dal Parlamento, per le spese sostenute nel 2022 bisognava inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti alle banche entro il 31 marzo. Ora si potrà inviare la comunicazione all’Agenzia prima ancora che ci sia la conclusione dell’accordo per la cessione del credito. Nel caso in cui l’intesa non fosse formalizzata, sarà applicata la cosiddetta “remissione in bonis” prevista dall’Agenzia delle entrate allungando di fatto a novembre 2023 il tempo per comunicare le cessioni. In compenso, si dovrà pagare una sanzione di 250 euro. Questa possibilità varrà solo per le cessioni eseguite a favore delle banche e degli intermediari finanziari, le prime cessioni concesse a privati sono perciò escluse dal meccanismo.
Caldaie e infissi
Continueranno a usufruire del superbonus anche i cosiddetti interventi di edilizia libera, come ad esempio i lavori per l’installazione di una caldaia, per la sostituzione di infissi o per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Sono salvi tutti quei contratti sottoscritti prima del 16 febbraio scorso, ma per i quali non era stata ancora data esecuzione ai lavori. In questo caso, per ottenere l’agevolazione, si guarderà al pagamento dell’acconto: se questo è arrivato entro il 16 febbraio, restano cessione e sconto. In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti “deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Una dichiarazione sostitutiva che si porterà dietro la responsabilità penale per chi dichiara il falso.
La deroga per le varianti
Tra gli interventi ammissibili alla detrazione al 110%, e per cui si possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito, rientrano anche le varianti ai progetti presentate dopo il 16 febbraio 2023, ovvero oltre la data di entrata in vigore del decreto che ha eliminato la possibilità, in luogo della detrazione fiscale, di ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito a terzi. Chi ha presentato in tempo la Cila o la delibera condominiale per gli interventi di Superbonus al 110% entro il 16 febbraio, e dunque ha potuto accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, potrà continuare a farlo anche per quei nuovi lavori, stabiliti tramite variante alla Cila o deliberati dall’assemblea condominiale anche dopo il 16 febbraio 2023.
Barriere architettoniche
Continuerà ad esserci lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute. E sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate. La deroga vale anche per gli edifici situati nei comuni colpiti da sisma a partire dal 1° aprile 2009, per quelli delle Marche danneggiati dall’alluvione del 15 settembre 2022, gli interventi per IACP, Onlus e cooperative di abitazione. Salvo anche il sismabonus per l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2, 3 e che abbiano richiesto il titolo abitativo entro il 16 febbraio.