Superbonus, cosa cambia dal 2024 per condomini e villette

Come cambierà il superbonus nel 2024? Tra settembre e dicembre gli sconti fiscali al 90% e al 110% andranno in pensione (salvo proroghe). Dal 2024 si passerà al 70% per gli edifici condominiali. Sono previste modifiche al superbonus, con un’agevolazione fino al 100% ma limitata ai redditi bassi e finanziata coi fondi del Pnrr.

Tuttavia, ci sono ancora molte questioni da affrontare. Una delle ipotesi al centro della prossima legge di Bilancio sarà indubbiamente la proroga per chi ha già avviato i lavori, proroga necessaria viste le difficoltà nell’ottenere la cessione del credito, ma anche per il maltempo che ha rallentato i lavori e in molti casi ha anche costretto a intervenire con opere di riparazione.

Superbonus, le scadenze attuali

Allo stato attuale, le scadenze della maxi agevolazione sono le seguenti:

Villette e case unifamiliari: hanno ancora diritto al 110%  solo gli immobili che alla data del 30 settembre 2022 avevano effettuato almeno il 30% dei lavori. Le opere vanno però ultimate entro il 30 settembre prossimo.

E’ ancora valido per villette e case unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno un cantiere ultimato sotto il 30%, ma a una condizione: l’immobile deve essere di proprietà di contribuenti con un reddito calcolato tramite il quoziente familiare inferiore a 15mila euro. In questo caso l’aliquota applicata del bonus scende al 90%.

Condomini: possono usufruire del superbonus al 110% se hanno inviato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea condominiale ha deliberato prima del 25 novembre 2022.

Il superbonus per i condomini ad oggi è destinato a diventare più leggero: dal 2024 l’aliquota scende dall’attuale 110% al 70% e ulteriormente al 65% a partire dal 2025.

I condomini che hanno inviato la Cilas dal 1° gennaio 2023 hanno diritto al 90% e la cessione del credito decade se la comunicazione è stata spedita dopo il 16 febbraio rendendo difficile di fatto l’applicazione del superbonus.

Case plurifamiliari fino a 4 unità residenziali: valgono le stesse regole dei condomini, con la differenza che la Cilas deve essere antecedente al 25 novembre 2022.

Edifici demoliti e ricostruiti: valgono le regole dei condomini, ma è necessario che la richiesta di autorizzazione edilizia sia stata presentata entro il 31 dicembre scorso.

Edifici Iacp e assimilati: il superbonus al 110% prosegue fino al 31 dicembre 2023 a patto che al 30 giugno di quest’anno sia stato effettuat0 il 60% dei lavori.

Edifici in zone colpite da sisma e alluvioni: il superbonus al 110% resta valido fino al 31 dicembre 2025 nelle aree colpite da terremoti a partire dal 2009. Nelle le aree colpite da alluvioni la scadenza è il 31 dicembre di quest’anno.

Cessione con remissione in bonis

Un’altra scadenza da ricordare è quella del 30 novembre prossimo, data entro cui chi ha fatto i lavori nel 2022 e non è riuscito a cedere il credito può effettuare la cessione, con la cosiddetta remissione in bonis pagando una mora di 250 euro. In alternativa questi contribuenti, purché non abbiano già chiesto le detrazioni con la dichiarazione dei redditi relativa al 2022, possono optare per la detrazione decennale a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare l’anno prossimo.

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