Dal prossimo 4 luglio, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 dello scorso 25 maggio che recepisce la direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo si chiude l’epoca di questi prodotti finanziari.
Come si legge nell’articolo 3 del dlgs 90/2017 in Gazzetta Ufficiale, infatti, l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 – su “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” – viene modificato in questo modo: “A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.
Inoltre, è stabilito il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima: ‘L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata’. E anche: ‘L’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato’.