La permanenza di un figlio con uno dei due genitori per un periodo di tempo ben superiore rispetto all’altro, non implica nessuna violazione del principio dell’affido condiviso ‘Legge 54 del 2006’, che non presuppone necessariamente, come da prassi ampiamente consolidata, tempistiche uguali o similari di permanenza del figlio con entrambi i genitori.Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n°16297/2015
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Quell’allergia alle regole e ai controlli
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