Agevolazioni prima casa, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 653/2021, ha fornito nuove indicazioni in merito all’accesso alle agevolazioni prima casa. All’Amministrazione finanziaria si è rivolto nello specifico un contribuente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio, ha chiesto se fosse possibile per lui usufruire dello sconto “sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo”.

Agevolazioni prima casa: in caso di trasferimento il riconoscimento coincide con il versamento delle imposte di registrazione

Come ha ricordato la Divisione Contribuenti AE, le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa nonché prima abitazione sono subordinate al rilascio di precise dichiarazioni (previste dalla norma) e al possesso di determinati requisiti (qui le ultime novità al riguardo).

Per quanto riguarda però il caso specifico, alla richiesta di delucidazioni in merito al riconoscimento del bonus fiscale spettante (ovvero se questo coincide con il momento del pagamento delle imposte di registrazione o alla stipula del contratto), l’Agenzia si è rifatta a quanto precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, con la quale è stato chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

Per questo motivo, è stato aggiunto nell’Istanza, “considerato che la descritta agevolazione ‘prima casa’ trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale”, si può ritenere oggi che l’interpellante – o chiunque nella sua stessa posizione – possa usufruire delle agevolazioni disciplinate in riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione, ovvero al momento del versamento delle imposte dovute per la registrazione del trasferimento.

Agevolazioni prima casa: nessun rilievo al momento della stipula del contratto

L’Agenzia delle Entrate, nello spiegare la rilevanza del momento in cui l’istante dovrà rendere le dichiarazioni previste dal legislatore per l’accesso al bonus, nell’Interpello in questione si è riallacciata poi a quanto stabilito dalla risoluzione n. 38/E del 2021, nella parte in cui si afferma che: “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. Tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

Pertanto, nel confermare che le soluzioni interpretative assunte con il predetto documento di prassi sono utilizzabili anche nel regime agevolativo prima casa, si può concludere che “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo“.

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, come abbiamo visto, affrontano un caso specifico. Per un quadro completo e una panoramica su come funzionano questi sconti, qui l’approfondimento.

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