Confermata la posizione dei Consulenti del lavoro sull’obbligo da parte dell’INPS di erogare la Naspi anche in caso di licenziamento per giustificato motivo. Il licenziamento è nullo solo dopo che un giudice lo dichiara tale. L’Inps, con il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI per i casi rientranti nel divieto di licenziamento stabilito dall’art. 46 del DL n. 18/20 (decreto Cura Italia), come integrato e modificato dall’art.80 del DL n. 34/20 (decreto Rilancio), il quale dispone che a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/91, è precluso per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. L’Ufficio Legislativo del ministero del lavoro, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che non rileva il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore. L’Inps, pertanto, accoglierà le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali dell’art. 46 del decreto-legge n. 18/20 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020.
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