Ci siamo: è stato registrato oggi in Corte dei conti il nostro decreto ministeriale che assorbe e ratifica l’accordo quadro con l’Abi (Associazione delle banche italiane) per l’anticipo del Tfs/Tfr. A breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale a scopo solamente conoscitivo, ma è già operativo e dunque la procedura giuridica è formalmente conclusa”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, annunciando la piattaforma sul sito del ministero per la richiesta per avviare le operazioni di richiesta di liquidazione dell’anticipo del Tfs e del Tfr per i dipendenti della Pa.
Tra pochi giorni, assicura la ministra, sarà infatti in rete il portale sul sito del Dipartimento della funzione pubblica tramite il quale fare la richiesta: “È il supporto informatico fondamentale per dare il via effettivo alle operazioni: i cittadini che vogliono richiedere il finanziamento – scrive Fabiana Dadone – vi troveranno tutte le informazioni sulla procedura e l’elenco degli istituti di credito che aderiscono all’accordo.”
“Gli enti erogatori diversi dall’Inps potranno iscriversi – chiarisce infine la ministra per la Pa – ma sarà presente anche la modulistica necessaria. Il sito permetterà pure all’interessato di calcolare la decorrenza del Tfs/Tfr. Insomma, e’ il necessario punto di incontro telematico dei tre soggetti coinvolti: cittadini, banche e istituti previdenziali”.
Anticipo Tfr per gli statali: come fare domanda
Per ottenere il trattamento di fine rapporto e di fine servizio l’interessato dovrà presentare la richiesta all’ente erogatore (ad esempio l’Inps) insieme alla certificazione del diritto all’anticipazione. L’istituto previdenziale a quel punto rilascerà il certificato attestante il diritto, salvo respingere la domanda per mancanza di requisiti, e dell’ammontare dell’importo complessivo, per un massimo di 45mila euro di anticipo.
Ricevuta la documentazione, il richiedente potrà presentare la domanda all’istituto di credito, insieme alle seguenti carte:
- certificazione del diritto all’anticipo;
- proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca;
- numero di conto corrente intestato o cointestato per accreditare l’importo finanziato;
- la dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
La banca comunicherà quindi all’ente erogatore di aver ricevuto la domanda e l’ammissione della proposta di anticipo. Entro 30 giorni poi l’istituto previdenziale dovrà portare a termine le verifiche e confermare la conclusione del contratto di anticipo. In 15 giorni dalla data di chiusura dell’accordo la banca accredita l’importo sul conto corrente del beneficiario.