Arriva il risarcimento danni da vaccino, chi può averlo e come

Un totale di 150 milioni di euro per risarcire i soggetti che dovessero manifestare effetti avversi dal vaccino non obbligatorio.

Il governo ha previsto – nell’ambito del decreto Sostegni-ter – degli indennizzi per le persone che dovessero subire dei danni dalla somministrazione del vaccino. I risarcimenti verrebbero erogati tramite un fondo di 50 milioni per il 2022 e di altri 100 milioni stanziati per il 2023. La scelta di prevedere degli indennizzi per “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti-Covid” – come si legge nella bozza del decreto, riguarda anche le somministrazioni al di fuori delle categorie sottoposte a obbligo. Vediamo in dettaglio come.

La norma

La norma sul risarcimento per eventuali effetti avversi subiti da soggetti a seguito della somministrazione del vaccino, estende quello già previsto nella legge 210/92, dove si stabilisce che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

Il consenso informato

Si sono sollevati dubbi rispetto alla questione indennizzo legata alla sottoscrizione del consenso informato. Secondo il Codacons, i cittadini non dovrebbero firmare l’attuale modulo o a cancellare qualsiasi clausola che escluda responsabilità dello Stato in caso di effetti avversi o danni da vaccinazione, poiché lo Stato dovrebbe essere individuato come l’unico responsabile delle eventuali conseguenze collaterali collegate al vaccino. In frealtà, sottoscrivere il consenso informato non esclude la possibilità, in caso di effetti avversi, di chiedere l’indennizzo, ma equivale ad aderire in modo consapevole al trattamento sanitario. Fatti salvi i trattamenti obbligatori, il consenso serve ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente; ciò non vuol dire affatto che il consenso equivale a esonero di responsabilità, essendo semmai la presa d’atto di un’alea correlata a un’attività di cura, che non basta a fondare un giudizio di colpa.

Indennizzi su eventuali danni da vaccino, il fondo da 150 milioni di euro

La conferma del fondo, per un totale di 150 milioni di euro in due anni, arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “La norma di fatto esisteva già perché ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente equiparava la vaccinazione raccomandata, come quella che abbiamo effettuato nel nostro Paese, alla vaccinazione obbligatoria. Quindi esisteva già una legge e un capitolo di bilancio, dopo di che si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente, specificare con una norma ad hoc alla legge già esistente.”

La Consulta spiegava, infatti, nel verdetto come non ci sia differenza tra obbligo e raccomandazione sui vaccini: “La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo – scrivevano i giudici costituzionali – non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.

“Quindi ovviamente” ha chiarito ancora Costa, l’indennizzo “vale per tutti quei cittadini che si sottopongono a vaccino e, qualora venisse certificato un evento avverso grave, lo Stato risarcisce”.

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