Assegno unico Inps: da febbraio rivalutazione dell’8,1%

La quota rivalutata relativa al mese di gennaio verrà, invece, saldata con il pagamento del mese di marzo.

Per far fronte all’impatto dell’inflazione che ha minato la capacità di spesa delle famiglie, l’assegno unico universale per le famiglie con figli si fa più corposo. A partire dalla mensilità di febbraio, come previsto dal testo di legge che ha istituito l’assegno unico (Dlgs 230/2021), l’assegno è stato potenziato. Sono 5,4 milioni le famiglie con figli che riceveranno in settimana la nuova mensilità adeguata al costo della vita. La quota rivalutata relativa al mese di gennaio verrà, invece, saldata con il pagamento del mese di marzo.

Adeguamento dell’8,1%

Il tasso di rivalutazione, definito d’intesa con il ministero delle Finanze in linea con la variazione media annua dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) di Istat, ufficializzato da il Sole 24 Ore in attesa delle tabelle con i nuovi importi per il 2023, è pari all’8,1%.

L’adeguamento – secondo quanto comunicato dall’Inps – è stato applicato sia sugli importi base dell’assegno unico previsti per ciascun figlio sia sulle soglie Isee che modulano gli importi. Sul fronte degli importi base la quota minima sale a 54,1 euro dai precedenti 50, mentre quella massima passa da 175 a 189,2 euro. È prevista una rivalutazione anche sulle maggiorazioni previste per legge come, ad esempio, per il secondo percettore di reddito da lavoro, per le madri under 21 da 20 a 21,6 euro e per i figli successivi al secondo.

Genitori vedovi: le comunicazioni Inps

La maggiorazione per l’Assegno unico universale per i figli a carico erogata alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano – come comunicato lo scorso 18 febbraio dall’Inps – è estesa anche a quelle nelle quali uno dei genitori viene a mancare per un anno dal decesso. La norma sull’assegno unico stabilisce che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di Isee superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40mila euro. Per livelli di Isee superiori a 40mila euro la maggiorazione non spetta.

“Tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro – fa sapere l’Inps – si comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al fine di beneficiare della maggiorazione non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati. Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1 gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023. Tale prassi – conclude il messaggio – troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa”.

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