Il 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato che la cosiddetta Zona Rossa, inizialmente ristretta a 11 comuni tra Lombardia e Veneto, sarebbe stata estesa all’intero territorio nazionale. Ciò voleva dire che le possibilità di spostamento dei cittadini, sia tra due città sia all’interno del proprio comune di residenza, sarebbero state molto limitate.
Così, da quella data, milioni e milioni di italiani non hanno (quasi) più toccato la loro automobile (o moto, o scooter), lasciandola parcheggiata in strada, all’interno di un terreno privato o nel box auto/garage. Una situazione che ha fatto sorgere in molti una domanda dalla risposta solo apparentemente semplice: devo pagare l’assicurazione? Quesito più che legittimo, visto che milioni di guidatori si trovano con l’auto ferma e apparentemente impossibilitata a provocare qualunque tipo di incidente o sinistro stradale.
Eppure, l’assicurazione non si può sospendere. Anche con l’auto ferma in strada, infatti, il proprietario dovrà pagare il premio previsto dalla sua compagnia. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a esprimersi su un incidente provocato da un veicolo privo di assicurazione in Portogallo. Nella sentenza C-80/17 del 4 settembre 2018 si sancisce che qualunque mezzo non ritirato dalla circolazione e potenzialmente idoneo a essere utilizzato deve essere dotato di copertura RCA.
Cosa accade, invece, se nel corso di un controllo stradale le forze dell’ordine dovessero trovare un’auto parcheggiata in strada con l’assicurazione scaduta? Nonostante la situazione di contingenza, la pattuglia sarebbe comunque “costretta” a seguire quanto previsto dal Codice della Strada. Secondo l’articolo 193, il proprietario è soggetto a una sanzione amministrativa con pagamento di una multa da 849 a 3.396 euro. La sanzione verrà raddoppiata nel caso in cui il proprietario sia incorso, in un periodo di due anni, per due volte nella stessa infrazione. La sanzione verrà invece dimezzata se la polizza verrà formalizzata entro 15 giorni dall’accaduto o provveda entro 30 giorni alla demolizione del veicolo.