Archiviare il fascicolo riguardante l’arrivo a Ciampino dell’ex terrorista Cesare Battisti. I pubblici ministeri di Roma avevano avviato l’accertamento sulla base di un esposto. In seguito a quello erano stati indagati il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il reato ipotizzato era quello di mancata tutela della dignità della persona arrestata. L’istanza degli inquirenti di piazzale Clodio è stata già inviata – secondo quanto si è appreso – al tribunale dei ministri.
Nell’esposto riguardante l’arrivo in Italia di Cesare Battisti si ipotizzava che Bonafede in concorso con Salvini, avrebbe violato la legge per la mancata adozione delle opportune cautele dirette a proteggere le persone in arresto dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità. A tirare in ballo i due ministri – secondo quanto riportato dal Giornale – stato proprio il video “in cui Battisti veniva esibito come un trofeo nel passaggio e nella consegna tra le varie forze dell’ordine”. Ma, come ribadito dallo stesso quotidiano, per i magistrati romani il fatto non costituisce reato perché mancherebbero i due presupposti del dolo e vantaggio patrimoniale. Si ricorda che sul caso all’attenzione dei magistrati capitolini sono arrivati almeno due esposti. Tra questti c’è la denuncia della Camera Penale della Capitale che puntava l’attenzione sul video pubblicato dal profilo Facebook del ministro della giustizia, in cui sono state riprese le varie fasi dell’arrivo di Battisti comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura e quelle relative alle impronte digitali. Nel documento dell’avvocatura si fa riferimento anche a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul “divieto di trattamenti disumani e degradanti”. L’atto – si aggiunge – è stato inviato per conoscenza anche ai Garanti per la privacy e per i diritti dei detenuti, si cita l’articolo 114 del codice di procedura che vieta “la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica” e l’articolo 42 bis dell’ordinamento penitenziario che prevede che “nelle traduzioni siano adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità”.