Chi non è tenuto a pagare il bollo auto nel 2022? Le esenzioni regionali ancora valide quest’anno e sospensione dei pagamenti secondo i dati e le direttive ACI
Maggio ricco di appuntamenti e scadenze quello del 2022 per i contribuenti italiani (qui il calendario), a partire dal bollo auto, che non tutti sono però tenuti a pagare quest’anno. Tra esenzioni regionali, sconti e sospensione dei pagamenti, è previsto anche il taglio a tempo indeterminato della tassa automobilista.
Vediamo come funziona.
Esenzione bollo auto 2022: chi non lo paga quest’anno (e in quale regioni)
Tenendo conto dei dati e le direttive fornite dal sito ACI, quest’anno non pagheranno il bollo auto i residenti nelle regioni:
Abruzzo;
Campania;
Friuli Venezia Giulia;
Lazio;
Liguria;
Sardegna;
Sicilia;
Umbria;
Valle d’Aosta.
L’esonero del pagamento della tassa, valido anche per la Provincia Autonoma di Bolzano, è previsto solo in caso di:
veicoli storici;
veicoli destinati ai disabili;
veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano o ibrida;
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita;
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.
Per le stesse condizioni i benefici fiscali previsti in materia di bollo auto (qui le scadenze 2022) sono validi anche in Puglia, dove è prevista l’esenzione anche per i veicoli interessati da furto o demolizione (condizione che si aggiunge a quelle sopra indicate). Lo stesso vale in Toscana, dove non sono tenuti a pagare il bollo anche i possessori di veicoli destinati al soccorso sanitario, veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative (O.N.G.).
L’esenzione per le Onlus (in aggiunta ai casi sopra indicati, ad eccezione di furto e demolizione) vale anche nella Provincia Autonoma di Trento e nelle seguenti regioni:
Basilicata;
Emilia Romagna;
Lombardia.
Bollo auto, cos’è e come funziona l’esenzione permanente
Alle agevolazioni regionali riconosciute per il bollo auto, si aggiunge l’esenzione permanente prevista dall’Agenzia delle Entrate a livello nazionale.
Nello specifico, è possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto, nel rispetto dei limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico), quando:
auto è intestata alla persona con disabilità;
l’intestatario è un familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi. Restano esclusi gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali etc.).
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (solo alcune Regioni si avvalgono dell’ACI). I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento (qui le nuove modalità). Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Le Regioni possono comunque estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone o disporre precise indicazioni (nonché limiti che riconoscono lo sconto ma non l’esenzione completa). Pertanto, l’Amministrazione finanziaria rimanda i contribuenti a informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza o meno del diritto (nonché le modalità di riconoscimento dello stesso).