E’ partita la procedura per chiedere il riesame delle domande per il bonus 150 euro. In particolare, possono usufruire di questa possibilità i lavoratori co.co.co., gli stagionali a tempo determinato, gli intermittenti e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti rifiutare la domanda per il bonus.
Queste categorie possono presentare istanza di riesame entro il 13 luglio prossimo, utilizzando la medesima piattaforma e procedura della prima istanza respinta.
Bonus 150 euro, chi può chiedere il riesame
Come riporta il messaggio Inps 1389/2023, possono chiedere il riesame delle domande le categorie professionali comprese nei commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del dl 144/2022:
- i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con contratti attivi alla data del 18 maggio e reddito non superiore a 20.000 euro;
- i dottorandi;
- gli assegnisti di ricerca;
- i lavoratori stagionali a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 (anche in più tipologie di rapporti) e reddito non superiore a 20.000 euro;
- i lavoratori intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 (anche in più tipologie di rapporti) e reddito non superiore a 20.000 euro;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri nel 2021 e reddito non superiore a 20.000 euro.
Bonus 150 euro, come presentare la domanda di riesame
Dopo aver verificato online l’esito negativo della richiesta, si può fare domanda di riesame entro il 13 luglio (90 giorni dalla pubblicazione del messaggio Inps), attraverso lo stesso servizio telematico già utilizzato per la presentazione della domanda, alla voce Chiedi riesame che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione Allega documentazione, di produrre i documenti previsti per il riesame.
I documenti da allegare variano a seconda della motivazione per la quale è stata respinta la domanda.
Lavoratori titolari di rapporti cococo, dottorandi e assegnisti di ricerca
I lavoratori titolari di rapporti cococo, dottorandi e assegnisti di ricerca devono produrre la seguente documentazione per il riesame:
- Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla
normativa di riferimento; - Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata
dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021).
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
I lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente devono produrre la seguente documentazione per il riesame:
- Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di
stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel
periodo previsto dalla normativa di riferimento, sia nel settore agricolo che non agricolo. - Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo devono produrre la seguente documentazione per il riesame:
- comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di
lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad
attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. - autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.