Bonus 150 euro, ultimi giorni per richiederlo: chi lo può ancora avere e come fare

Ultimissimi giorni per richiedere il Bonus 150 euro, l’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter. Chi deve fare domanda e entro quando

Ultimissimi giorni per richiedere il Bonus 150 euro, l’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter. Per poterlo avere, chi effettua la domanda deve avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20mila euro nel periodo d’imposta 2021. Ma vediamo bene tutti i dettagli.

Bonus 150 euro ai pensionati, ma non a tutti: a chi va

Indice

Bonus 150 euro, a chi spetta e chi deve fare domanda entro il 31 gennaio

Chi sono i titolati di collaborazione coordinata e continuativa

Come fare domanda e entro quando

Bonus 150 euro, a chi spetta e chi deve fare domanda entro il 31 gennaio

Il Bonus 150 euro spetta a tutta una serie di categoria in automatico, ma è stato progressivamente allargato a nuove categorie di lavoratori, che tuttavia, per ottenerlo, devono presentare specifica domanda. Di chi si tratta?

Ecco chi deve fare domanda per il Bonus 150 euro:

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che non siano già titolari, al 18 maggio 2022, di forme di pensione

dottorandi con borsa di studio e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge, che siano iscritti alla Gestione separata INPS e che abbiano un redditi derivante da questo lavoro non superiore a 20mila euro nel 2021. I soggetti non devono essere titolari di altri trattamenti

lavoratori stagionali (qui chi sono e l’elenco delle attività che rientrano in questa categoria), a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante da questi rapporti di lavoro, non superiore a 20mila euro per l’anno 2021. La domanda può essere presentata solo se il Bonus non sia già stato percepito dal datore di lavoro nel mese di novembre 2022, che deve aver erogato in automatico l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante sempre da questi lavori, non superiore a 20mila euro per l’anno 2021. Anche in questo caso, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono aver pagato, in automatico, l’indennità anche ai lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Anche qui dunque il pagamento da parte dell’INPS è residuale.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione del Bonus non viene riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Attenzione: l’INPS procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. L’istituto ha infatti chiarito che eroga l’indennità una tantum in via provvisoria e che il vero diritto al riconoscimento del Bonus arriva solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle necessarie verifiche.

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Chi sono i titolati di collaborazione coordinata e continuativa

Ricordiamo che la collaborazione coordinata e continuativa, cosiddetta co.co.co, è una tipologia di contratto di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2016, cui si estende l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui si concretizzi sia in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, sia in prestazioni di lavoro “prevalentemente” personali.

Per parlare di co.co.co serve che ci siano contemporaneamente questi tre requisiti: personalità, continuità ed etero-organizzazione. Questo vale anche quando le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro siano organizzate mediante piattaforme, comprese quelle digitali. Non esiste ormai più invece l’istituto della collaborazione coordinata e continuava a progetto, che è stato abrogato.

L’estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato al co.co.co. non scatta invece in alcuni casi specifici:

per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;

per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali;

per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione alle loro funzioni;

per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal CONI;

per le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni

per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività collegate al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Va anche detto che, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato coloro con cui hanno avuto un precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, hanno diritto all’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro precedenti.

Il datore di lavoro che intende beneficiare di questa “sanatoria” deve sottoscrivere con il lavoratore un verbale di conciliazione stragiudiziale e non potrà recedere dal rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, dal 1° luglio 2019 vige il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La violazione del divieto porta però all’annullamento del contratto stipulato e non all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la PA.

Come fare domanda e entro quando

Tornando al Bonus 150 euro e a come averlo ancora, è possibile trasmettere la domanda in diversi modi:

servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche: una volta che vi siete autenticati con le vostre credenziali, dovrete selezionare la categoria di appartenenza per la quale volete presentare domanda. Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono come sempre:

– SPID almeno di livello 2 o superiore

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

patronati

Contact center: telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande devono essere presentate entro martedì 31 gennaio 2023.

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