Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires.
Lo ha comunicato l’Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.
La disposizione dell’Agenzia delle entrate cita genericamente la figura del “locatore”: l’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. L’Agenzia ha indicato che: “l’ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
Il contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l’immobile il cui canone è oggetto di rinegoziazione costituisca l’abitazione principale del locatario e che venga comunicata in via telematica all’Agenzia la rinegoziazione.
Fondo perduto sull’affitto, i requisiti
Il provvedimento dice che “sarà riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, il contributo a fondo perduto previsto nel caso di rinegoziazione del canone d’affitto”. I comuni ad alta tensione abitativa sono quelli indicati in un elenco di un vecchio provvedimento del Cipe, la delibera n° 87 del 13 novembre 2003.
L’Agenzia inoltre sottolinea che il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).
Vengono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc).