In attesa della pubblicazione delle specifiche circolari attuative con tutte le istruzioni del caso, l’INPS ha pubblicato una sorta di quadro d’insieme delle novità in arrivo in materia di bonus e indennità, relative alle ulteriori misure di sostegno per alcune categorie di lavoratori inserite nel Dl agosto, con alcuni chiarimenti caso per caso.
L’articolo 5 del DL 104/2020 prevede ulteriori due mesi di NASpI e DIS-COLL, per i soggetti le cui prestazioni siano scadute tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 (con decorrenza dal giorno della scadenza), alle stesse condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. L’importo per ciascuna mensilità è pari all’ultima spettante per la prestazione originaria.
La nuova proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato di quella già prevista dal Dl Rilancio.
L’articolo 9 del decreto prevede una indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di autonomi e subordinati, già destinatari del bonus di marzo, aprile e maggio 2020. Sono esclusi i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.
Lo stesso articolo 9 prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali rimasti senza lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (purchè non titolari di pensione, né di rapporto dipendente o NASpI alla data del 15 agosto). Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. N.B. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici del turismo e degli stabilimenti termali, con i medesimi requisiti di cui sopra.
Previsto un bonus da 1.000 euro totali per subordinati e autonomi che a causa del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, a patto che abbiano determinati requisiti: non devono essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.
Al comma 2, lettera a) si specificano i requisiti per gli stagionali non del turismo e degli stabilimenti termali, senza lavoro da gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede un bonus di 1.000 euro per lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Al comma 2, lettera c), si prevede una indennità di 1.000 euro a favore degli autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, e che non abbiano un contratto attivo al 15 agosto 2020. N.B. Per questi contratti, devono risultare già iscritti alla data del 17 marzo alla Gestione separata, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
Al comma 2, lettera d) si prevede un bonus da 1.000 euro per gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo 2019, derivante da tali attività, superiore a 5.000 euro, e che siano titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Al comma 4 dell’articolo 9 del Dl Agosto si prevede un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia. N.B. Il bonus è riconosciuto agli iscritti al Fondo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Il comma 5 dell’articolo 9 prevede un’indennità da 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali che possono fare valere i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Attenzione: come evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it, tutte le indennità dell’articolo 9 non sono cumulabili tra loro nè con quelle di cui all’articolo 44 del Cura Italia. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda e fino a esaurimento fondi (680 milioni di euro per l’anno 2020). Le istruzioni per fare domanda saranno fornite con successiva circolare attuativa (chi ha già avuto il bonus nei mesi scorsi non deve fare domanda).
Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Agosto (lunedì 31 agosto) si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia. In particolare, si tratta delle indennità COVID-19 per le seguenti categorie:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’articolo 10 del decreto Agosto prevede, infine, un’indennità di 600 euro per giugno e altrettanti per luglio a favore dei marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente contratto di arruolamento o lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto, arruo,amento, NASpI , indennità di malattia o pensione diretta alla data del 15 agosto.
Anche detta indennità è erogata dall’INPS su domanda, nel limite di spesa di 26,4 milioni di euro per il 2020.