La manovra, rispetto al testo discusso a ottobre dal Consiglio dei ministri, cambia alcuni bonus, le regole per accedere e i documenti da presentare: la principale novità riguarda il ritorno della cessione del credito per tutti i bonus.
Il superbonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 per i condomini, fino al 30 giugno 2022 per le case indipendenti, con proroga al 31 dicembre 2022 solo per chi abbia depositato la Comunicazione inizio lavori entro il 30 settembre 2021 o possegga un Isee fino a 25mila euro. Proroga fino al 31 dicembre 2023 per Iacp e assimilati, comprese le cooperative, purché entro il 30 giugno 2022 risulti effettuato il 60% dei lavori.
Per i condomini ci sarà la possibilità si ottenere il superbonus nella misura ridotta del 70% nel 2024 e del 60% nel 2025. In questo caso non si tratta di una vera e propria proroga perché le procedure del Superbonus sono molto rigide e poco praticabili: con l’ecobonus potrebbero aversi più sgravi fiscali e meno vincoli procedurali. Il bonus per le facciate è prorogato di un solo anno e scende dal 90% al 60%.
Scadenze. Per le persone fisiche la data è quella entro cui bisogna aver effettuato i pagamenti per cui si chiede l’agevolazione: è il cd ‘criterio di cassa’, chi paga i lavori nel 2022, non importa il giorno, potrà chiedere la detrazione con la dichiarazione dei redditi relativa al 2022 e che presenterà nella primavera/estate del 2023. Solo nel caso di imprese o enti commerciali conta la data di ultimazione del lavori, che prende il nome di ‘criterio di competenza’
Tesso Isee e villette. L’aspetto più rilevante delle nuove norme riguarda le nuove scadenze del superbonus per le case indipendenti, accatastate come A7, quindi case isolate, villette a schiera, loft (in genere A3 o A2) all’interno dei condomini purché funzionalmente indipendenti. Le ville A8 sono escluse dei benefici perché considerate abitazioni di lusso. Il limite di 25mila euro di Isee potrebbe avere un effetto paradossale perché la proroga di sei mesi non la potrà ottenere quasi nessuno. Questo perché chi ha un Isee sotto quel limite o è un evasore pressoché totale oppure una persona (o nucleo familiare) che non ha come priorità economica l’efficientamento energetico dell’abitazione. Avranno diritto invece alla proroga a tutto il 2023 gli edifici con abitazioni plurifamiliari con unità che non abbiano la medesima proprietà.
Il Bonus facciate. Nulla è cambiato rispetto al testo di ottobre che viene prorogato per un anno e scende al 60%. Questa agevolazione, che resta ferma al 90% fino 31 dicembre, potrebbe essere più conveniente rispetto al superbonus, perché le procedure sono molto più semplici e non si corre il rischio di extra-costi. E poi non ci sono tetti di spesa. Se i lavori alla facciata portano a un miglioramento delle prestazioni energetiche si può ricorrere all’ecobonus per gli edifici sia residenziali sia non residenziali. Mentre se le opere si limitano a una pulizia della facciata si può ricorrere al bonus ristrutturazione purché l’edificio sia a prevalente destinazione residenziale.
Cessione del credito e sconto in fattura. Restano le misure relative alla cessione del credito e lo sconto in fattura ma ambiano le regole. L’Agenzia delle Entrate può bloccare l’erogazione del credito per 30 giorni in caso sospetti, ovvero, quando i costi dei lavori e la relativa cessione del credito siano troppo alti. L’obbligo dell’asseverazione sui costi di un professionista abilitato per cedere il credito del superbonus viene esteso alle cessioni per tutti gli altri bonus.
Non c’è obbligo solo nel caso in cui si presenti direttamente la dichiarazione telematica (730 e Unico on line). Inoltre è previsto l’istituzione di un listino dei costi delle opere, già esistente, ma rivisto al ribasso, con eventuali problemi nel caso di opere già iniziate.