Bonus edilizi e rateizzazione decennale

Come devono essere gestiti i bonus edilizi all’interno della dichiarazione dei redditi? In che modo si devono comportare i contribuenti con una bassa capacità fiscale? Importanti chiarimenti sono arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso un provvedimento emanato lo scorso 18 aprile 2023, ha fornito le istruzioni per risolvere il nodo dei crediti restati incagliati relativi ai bonus fiscali.

Il legislatore, infatti, ha provveduto ad introdurre la rateizzazione in dieci anni per i contribuenti, che non sono ancora riusciti a beneficiare dei crediti derivanti direttamente dai vari bonus edilizi. I crediti, ovviamente, devono derivare da cessioni o sconti in fattura che non siano ancora stati utilizzati.

L’Agenzia delle Entrate ha aperto una possibilità molto importante per i contribuenti. È possibile, infatti, usufruire in dieci rate annuali dello stesso importo dei crediti non ancora utilizzati, che derivano dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del proprio immobile. Le detrazioni che spettano sono quelle strettamente legate al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche, così come è stato previsto direttamente dal Decreto Aiuti Quater.

Sicuramente la novità più importante, però, è un’altra. Lo scorso 2 maggio 2023 è partita una nuova funzionalità telematica, grazie alla quale è possibile ottenere la rateizzazione lunga di crediti che spettano: in questo modo i contribuenti hanno la possibilità di non perderli. Grazie a queste nuove disposizioni, finalmente, i diretti interessati hanno la possibilità di tirare un bel sospiro di sollievo.

A dare indicazioni precise e dettagliate su come gestire i crediti derivanti dai vari bonus edilizi (Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche) è il Decreto Aiuti Quater, attraverso il quale è stato stabilito che i soggetti titolari di questi crediti hanno la possibilità di suddividere in dieci rate annuali di pari importo i crediti, che non sono ancora stati utilizzati. Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che la prima opzione sia stata comunicata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Senza dubbio la possibilità di rateizzare i crediti derivanti dai bonus edilizi costituisce un’opzione vantaggiosa e flessibile, la quale risulta non essere revocabile.

Come abbiamo anticipato in precedenza, la richiesta di rateizzazione dei crediti può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti, che si devono riferire esclusivamente:

  • al 2022 e agli anni seguenti, nel caso in cui il credito derivi dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura che sono state inviate direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022. I crediti devono essere riferiti unicamente al Superbonus;
  • al 2023 e agli anni seguenti, nel caso in cui il credito derivi dalle comunicazioni che il contribuente ha inviato direttamente all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 31 marzo 2023 quando si tratta delle pratiche relative al Superbonus e fino al 31 marzo 2023 se coinvolgono il Sismabonus ed il Bonus Barriere Architettoniche.

Ai fini pratici, ogni singola rata dovrà essere portata esclusivamente in detrazione. Per farlo il contribuente dovrà utilizzare un Modello F24, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del relativo anno di riferimento. Eventuali residui della compensazione, non possono essere utilizzati in alcun modo l’anno successivo. Non è possibile, nemmeno, richiederne il rimborso o cedere la quota a terzi o ripartirla tra più soggetti.

I contribuenti, che hanno intenzione di usufruire della rateizzazione dei crediti residui, devono presentare la comunicazione preventiva telematica direttamente all’amministrazione finanziaria. Mentre effettua questo particolare passaggio, il contribuente è tenuto ad indicare:

  • la tipologia di credito;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
  • il relativo importo della rata.

Attraverso il provvedimento diffuso lo scorso 18 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad introdurre una nuova funzionalità direttamente sul proprio portale, attraverso la quale ha provveduto a semplificare di molto il processo di comunicazione delle varie istanze. I contribuenti avranno la possibilità di comunicare online la scelta di effettuare una rateizzazione lunga. Per farlo dovranno accedere direttamente all’area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzare la nuova funzione: “Piattaforma cessione crediti”.

Dal prossimo 3 luglio 2023, invece, sarà attivo il servizio per gli intermediari, che sono in possesso di una delega per consultare il cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24

Successivamente alla comunicazione effettuata telematicamente, i contribuenti potranno portare in detrazione i loro crediti. Per farlo dovranno utilizzare un Modello F24 ed inserire gli opportuni codici tributo, che sono i seguenti:

Codice tributo – Descrizione

  • 7709 – CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7710 – CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7719 – SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7738 – CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7739 – SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7740 – SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023
  • 7771 – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
  • 7772 – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022
  • 7773 – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022

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