Al via il pagamento del bonus lavoratori stagionali. Dall’8 aprile prenderanno il via i pagamenti automatici dell’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni e rivolta ai lavoratori impiegati in attività stagionali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia.
Coloro che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000 euro grazie al Dl Ristori non devono presentare una nuova domanda: riceveranno in automatico il nuovo pagamento. I lavoratori che invece non hanno beneficiato dell’aiuto economico negli scorsi mesi, dovranno invece presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30 aprile 2021.
Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei beneficiari: ha incluso anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum è per le seguenti tipologie di lavoratori:
- i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. - i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
Come abbiamo detto, i lavoratori che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto legge 28 ottobre 2020 non devono presentare una nuova domanda per fruire degli ulteriori 2.400 euro una tantum, che saranno erogati automaticamente dall’Inps ai beneficiari.
Chi invece ne usufruisce per la prima volta, potrà inviare istanza di richiesta del bonus in via telematica tramite consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021. Per i nuovi lavoratori che dovranno fare domanda entro il 30 aprile 2021 bisognerà attendere metà maggio per ottenere l’accredito.
Il bonus stagionali non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.